Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5059/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento a) dell'Ordinanza n. -OMISSIS-, successivamente comunicata, con la quale il Responsabile del Settore Edilizia Privata ha ingiunto alla ricorrente la riduzione in pristino di pretese opere edilizie abusive che si sono assunte edificate alla -OMISSIS- b) di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo del diritto e degli interessi legittimi della ricorrente, ivi inclusa, ove possa occorrere, la Relazione di sopralluogo del 10.10.2022, di cui è menzione nel provvedimento impugnato sub a).

Giustizia amministrativa202300300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e riduzione in pristino relativa alla chiusura di arcate con vetrate e alla trasformazione di un locale deposito in unità abitativa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo che la chiusura con vetrate delle arcate prospicienti il fabbricato non costituirebbe abuso edilizio e sarebbe stata eventualmente assoggettabile a semplice SCIA, senza necessità di permesso di costruire. Ha inoltre sostenuto che la trasformazione del locale deposito in spazio residenziale non integrerebbe un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, poiché la destinazione residenziale del locale deriverebbe da quella dell’immobile principale. In subordine, ha qualificato gli interventi come ristrutturazione edilizia senza aumento planovolumetrico né modifiche della superficie o della sagoma, soggetta al regime della SCIA.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la stabile chiusura delle arcate mediante vetrate su supporti in alluminio abbia determinato un aumento volumetrico urbanisticamente rilevante dell’unità abitativa, tale da richiedere il previo permesso di costruire. Ha inoltre qualificato la trasformazione del locale deposito, dotato di impianti, arredamento e finiture, in unità abitativa come mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, anch’esso subordinato a permesso di costruire. Il richiamo alla ristrutturazione edilizia è stato giudicato non pertinente e la SCIA, comunque non presentata, sarebbe stata inidonea rispetto agli interventi realizzati. Il giudice ha aggiunto che la disciplina urbanistica vigente vietava ogni incremento volumetrico e che l’area era paesaggisticamente vincolata, senza il titolo dell’autorità competente. Pertanto l’ordine di demolizione è stato ritenuto legittimo e doveroso. Spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • art. 23-ter d.P.R. 380/2001

    Il mutamento di destinazione d’uso tra categorie urbanisticamente rilevanti è valutato in relazione alla disciplina urbanistica applicabile; nel caso concreto la trasformazione da deposito a residenza è stata ritenuta urbanisticamente rilevante.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    Il richiamo al regime della SCIA per la ristrutturazione edilizia è stato ritenuto non pertinente, poiché gli interventi hanno comportato aumento volumetrico e mutamento di destinazione d’uso rilevante.

  • d.P.R. 380/2001

    Gli interventi edilizi incidenti sul volume dell’immobile e comportanti un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante richiedono il previo titolo edilizio previsto dalla legge; in assenza, è legittimo l’ordine di demolizione.

Massime di principio

  • La stabile chiusura di spazi originariamente aperti mediante opere idonee a creare nuovi ambienti determina un aumento volumetrico urbanisticamente rilevante e richiede il previo permesso di costruire, non essendo sufficiente la SCIA.
  • La trasformazione di un locale deposito in unità abitativa costituisce mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante quando comporta l’ampliamento del volume residenziale e la realizzazione di un ambiente dotato di impianti, arredi e finiture; tale intervento necessita del permesso di costruire.
  • La qualificazione di un intervento come ristrutturazione edilizia soggetta a SCIA non è applicabile quando le opere producono un aumento volumetrico e un mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso.
  • In presenza di opere realizzate senza titolo edilizio, la loro abusività resta determinante anche quando il titolo astrattamente necessario non sia stato individuato dall’interessato; se inoltre la disciplina urbanistica vieta incrementi volumetrici, l’ordine di demolizione costituisce atto legittimo e doveroso.
  • La presenza di un vincolo paesaggistico e l’assenza del titolo dell’autorità competente costituiscono ulteriori profili di illegittimità delle opere edilizie e rafforzano la legittimità della misura ripristinatoria.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiAutorizzazione paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.