Sentenza del 13/02/2015 n. 805 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Avviso di accertamento - notifica - posta privata - natura di "mera consegna" e non notifica - difetto di fede privilegiata - addetto della posta privata non è pubblico ufficiale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta sul punto relativo alla notificazione: la consegna effettuata tramite posta privata è stata ritenuta priva del valore legale proprio della notificazione eseguita da un soggetto abilitato. L’attestazione dell’operatore privato non beneficia di fede privilegiata e non è quindi idonea, da sola, a determinare con certezza la decorrenza del termine per proporre ricorso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la trasmissione dell’avviso tramite posta privata non costituisse una notificazione giuridicamente valida, ma una mera consegna materiale. L’addetto della posta privata non riveste infatti la qualifica di pubblico ufficiale e, pertanto, le sue attestazioni non sono assistite dalla fede privilegiata prevista dall’art. 2700 c.c. Ne consegue che l’attestazione della data di consegna non può essere considerata incontestabile fino a querela di falso né può, di per sé, far decorrere il termine per impugnare l’avviso.
Norme richiamate
Art. 2700 del codice civile
La fede privilegiata riguarda gli atti pubblici redatti da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. L’addetto di una società di posta privata non ha tale qualifica, sicché le sue attestazioni sulla consegna non fanno piena prova fino a querela di falso.
Cassazione civile, sez. VI, 30 gennaio 2014, n. 2045
La consegna di un avviso di accertamento tramite posta privata ha natura di mera consegna e non di notificazione avente valore giuridico privilegiato; pertanto, la relativa attestazione non è sufficiente a far decorrere il termine per l’impugnazione.
Massime di principio
- La trasmissione di un atto tributario tramite un operatore privato non equivale automaticamente a una notificazione valida secondo le forme previste dalla legge.
- Perché la notificazione produca effetti particolarmente incisivi, l’attività deve essere compiuta da un soggetto abilitato o comunque dotato della qualifica e dei poteri previsti dalla normativa applicabile.
- Le attestazioni dell’addetto di una società di posta privata possono avere valore documentale, ma non godono della fede privilegiata propria degli atti redatti da pubblici ufficiali.
- Se la data di consegna risulta soltanto da una certificazione di posta privata priva di fede privilegiata, essa può essere contestata e non è necessariamente sufficiente a far decorrere il termine per proporre ricorso.
- La validità concreta della notificazione deve comunque essere verificata alla luce della disciplina vigente, del tipo di atto e del mezzo utilizzato, poiché successive riforme normative possono modificare le regole applicabili.
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