Cassazione Penale, Sentenza n. 02035/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente lamentava: 1) illegittima retrodatazione della sospensione della misura di prevenzione e tardiva conoscenza della stessa, con conseguente preclusione dell'impugnazione; 2) violazione degli artt. 13, 27 e 111 Cost. per presunto automatismo e per mancata valutazione preventiva della limitazione della libertà; 3) motivazione insufficiente circa l'attualità della pericolosità sociale, in particolare per avere la Corte d'appello attribuito inattendibilità al teste difensivo (dichiarazione ex art. 391‑bis c.p.p.) relativo al porto del coltello nell'ottobre 2022 senza valutare positivamente il comportamento posteriore del prevenuto (rispetto delle prescrizioni, cambio di vita, periodo in detenzione o detenzione domiciliare). Richiesta l'annullamento del decreto per carenza motivazionale e per violazioni costituzionali e procedurali.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato unicamente con riguardo all'assenza di una motivazione effettiva sull'attualità della pericolosità: ha annullato il decreto impugnato e disposto il rinvio per nuovo giudizio, affinché la Corte d'appello colmi la carenza motivazionale. Sono state, invece, respinte come manifestamente infondate le doglianze riguardanti la decorrenza/retrodatazione della sospensione della misura (in quanto la sospensione opera ex lege ai sensi dell'art. 14, comma 2‑ter, d.lgs. n.159/2011) e le censure costituzionali (artt. 13, 27 e 111 Cost.), poiché i giudici avevano proceduto alla rivalutazione della pericolosità come richiesto dalla sentenza della Corte Costituzionale n.162/2024.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 14 comma 2‑ter
durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione della pena
La sospensione della misura di prevenzione opera ex lege per il periodo di esecuzione della pena sostitutiva; la successiva determinazione amministrativa o giudiziale della decorrenza è meramente ricognitiva e impugnabile solo per errori nella determinazione. Il periodo successivo alla sospensione deve essere considerato nella valutazione dell'attualità della pericolosità.
Costituzione, art. 13
La censura per violazione dell'art.13 (limitazioni della libertà personale) è stata ritenuta infondata perché è stata effettuata la rivalutazione della pericolosità prima di dare esecuzione alla misura sospesa, conformemente alla giurisprudenza costituzionale richiamata.
Costituzione, art. 27, comma 3
La doglianza sull'«automatismo» della riapplicazione della misura è stata respinta: non si configura un automatismo se è stata compiuta la rivalutazione giudiziale dell'attualità della pericolosità.
Costituzione, art. 111
La contestata violazione del diritto di difesa/processo equo (art.111) è stata ritenuta infondata perché il giudizio di prevenzione ha previsto la rivalutazione necessaria prima dell'esecuzione della misura.
Corte costituzionale, sentenza n. 162 del 2024
La sentenza ha imposto la necessità di rivedere l'attualità della pericolosità prima di eseguire misure di prevenzione precedentemente sospese; i giudici di merito hanno seguito tale indicazione procedendo alla rivalutazione.
codice di procedura penale, art. 391‑bis
La dichiarazione resa secondo la procedura dell'art.391‑bis (testimone che si attribuisce la proprietà dell'arma) può essere valutata in termini di attendibilità; nella fattispecie la Corte d'appello l'ha ritenuta inattendibile, ma la Corte di legittimità ha censurato la mancata considerazione del comportamento posteriore del prevenuto nella valutazione complessiva della pericolosità.
Massime di principio
- La sospensione della misura di prevenzione durante l'esecuzione di una pena opera ex lege: la decorrenza è retroattiva alla data di inizio dell'espiazione e qualsiasi atto che la riconosca è ricognitivo e impugnabile solo se errato nella determinazione.
- Nella verifica dell'attualità della pericolosità sociale i giudici devono motivare in modo effettivo e specifico: non è sufficiente una motivazione retrospettiva che si limiti ad elencare precedenti comportamenti; deve essere valutato il comportamento del soggetto dopo i fatti (rispetto delle prescrizioni, cambi di vita, periodi di detenzione o detenzione domiciliare).
- Le dichiarazioni a favore della difesa (anche rese ex art.391‑bis c.p.p.) vanno valutate nel loro contesto probatorio: se credibili possono incidere sulla valutazione dell'evento materiale, mentre la loro mera ritenuta inattendibilità deve essere adeguatamente motivata e bilanciata con gli elementi indicativi di buona condotta.
- Le censure costituzionali (art.13, 27, 111 Cost.) relative a presunti automatismi o a carenze di giudizio preventivo sono deboli se il giudice ha effettivamente effettuato la rivalutazione richiesta dalla Corte costituzionale prima di eseguire la misura sospesa.
- L'annullamento per carenza motivazionale comporta generalmente il rinvio per un nuovo giudizio nel quale il giudice di merito, nella piena libertà di valutazione, dovrà colmare la lacuna motivazionale e riesaminare tanto gli elementi precedenti quanto la condotta successiva dell'interessato.
- Questioni procedurali sollevate per la prima volta in grado d'appello sul punto della decorrenza della sospensione possono essere dichiarate inammissibili se manifestamente infondate o se l'oggetto del gravame è limitato alla valutazione dell'attualità della pericolosità; tuttavia, errori evidenti nella determinazione della durata della sospensione rimangono impugnabili.
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