Sentenza n. 143/2026 - Brescia, Sezione 1
PER L'ANNULLAMENTO - della comunicazione AGEA - Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.35122 Comunicazione: CP700-4485331-P notificata all'azienda agricola in data 06 ottobre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2000/01 e 2002/03; -nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare latte per i periodi 2000/01 e 2002/03
Esito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato la comunicazione AGEA notificata il 6 ottobre 2022, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento, insieme agli atti connessi, presupposti o conseguenti. Nel corso del giudizio il ricorrente ha rappresentato che l’art. 10-bis, comma 4, del d.l. n. 69/2023, convertito nella l. n. 103/2023, ha previsto l’inefficacia ex lege delle comunicazioni di ricalcolo del prelievo supplementare notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione. Ha quindi evidenziato che l’atto impugnato era stato annullato e privato di effetti dalla sopravvenuta disciplina normativa, chiedendo che tale circostanza fosse considerata anche ai fini dell’interesse e della procedibilità del ricorso. AGEA, benché ritualmente intimata, non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La disciplina introdotta dall’art. 10-bis del d.l. n. 69/2023 ha recepito le sentenze della Corte di giustizia sui criteri di calcolo del prelievo supplementare, imponendo il ricalcolo del debito secondo nuovi parametri, limitando la decorrenza degli interessi al 27 giugno 2019 e dichiarando prive di effetto le comunicazioni di ricalcolo notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione. Poiché la comunicazione impugnata è divenuta inefficace ex lege e l’Amministrazione deve procedere a una nuova rideterminazione del prelievo sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti, non residua un interesse concreto e attuale all’annullamento giudiziale dell’atto. Le spese sono state dichiarate irripetibili, in ragione della mancata costituzione di AGEA e della peculiarità e complessità della vicenda, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 10-bis d.l. 13 giugno 2023 n. 69, convertito in l. n. 103/2023
comma 2: ricalcolo del debito secondo nuovi parametri; comma 3: applicazione degli interessi unicamente dal 27 giugno 2019; comma 4: inefficacia delle comunicazioni di ricalcolo notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione
La disciplina sopravvenuta rende prive di effetto le comunicazioni AGEA di ricalcolo precedenti alla legge di conversione e impone una nuova rideterminazione del prelievo supplementare secondo i nuovi parametri.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- Quando una disciplina normativa sopravvenuta dichiara prive di effetto gli atti amministrativi precedentemente adottati e impone la riedizione dell’attività amministrativa secondo nuovi criteri, viene meno l’interesse concreto e attuale all’annullamento giudiziale degli atti divenuti inefficaci.
- La sopravvenuta inefficacia ex lege del provvedimento impugnato determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., quando l’amministrazione sia tenuta a procedere a una nuova determinazione sostitutiva.
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