Ordinanza n. 166/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di respingimento alla frontiera emesso dalla Polizia di Frontiera Marittima di Civitavecchia in data 01/10/2025 a bordo della nave “CATANIA - Grimaldi”con ritiro del titolo di soggiorno; - del decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Firenze nel gennaio 2025, notificato in data 01/10/2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di respingimento alla frontiera con ritiro del titolo di soggiorno e decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di respingimento alla frontiera emesso dalla Polizia di Frontiera Marittima di Civitavecchia il 1° ottobre 2025, con contestuale ritiro del titolo di soggiorno, nonché il decreto della Questura di Firenze, datato 25 gennaio 2025 e notificato il 1° ottobre 2025, con cui era stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato il 16 agosto 2018. La revoca era motivata dall’allontanamento della ricorrente dal territorio nazionale per un periodo superiore a quello previsto dall’art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286/1998. La domanda cautelare è stata fondata sulle censure di illegittimità degli atti impugnati e sull’esistenza di un grave e irreparabile pregiudizio, con riferimento alla nascita e alla normale vita della ricorrente in Italia, ai suoi legami familiari e alle peculiari condizioni di salute e familiari dedotte in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le specifiche censure proposte richiedessero gli approfondimenti propri della fase di merito e il pieno contraddittorio, risultando non compatibili con una sommaria delibazione cautelare. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto che le condizioni personali, familiari e sanitarie dedotte dalla ricorrente integrassero un grave e irreparabile pregiudizio, tale da giustificare il rientro in Italia almeno per consentire l’esercizio della facoltà di ripresentare l’istanza di riacquisto del titolo prevista dall’art. 9, comma 8, d.lgs. n. 286/1998. Ha quindi sospeso, ai fini indicati in motivazione, gli effetti dei provvedimenti impugnati, senza pregiudicare la successiva valutazione nel merito, fissata per l’udienza pubblica del 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. 286/1998
La disposizione è indicata quale base della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, in ragione dell’allontanamento dal territorio nazionale per un periodo superiore a quello previsto dalla legge.
art. 9, comma 8, d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata quale fondamento della facoltà della ricorrente di ripresentare l’istanza di riacquisto del titolo, possibilità che il TAR intende rendere concretamente esercitabile consentendo il rientro in Italia.
art. 55 c.p.a.
La norma costituisce la base processuale dell’accoglimento della domanda cautelare e della sospensione degli effetti degli atti impugnati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le censure contro la revoca di un titolo di soggiorno presentano profili peculiari che richiedono approfondimenti incompatibili con la sommaria delibazione, il giudice può rinviare ogni valutazione sul fumus alla fase di merito, purché accerti autonomamente la sussistenza del periculum in mora.
- La nascita e la normale vita in Italia, i legami familiari e le peculiari condizioni di salute e familiari possono integrare un grave e irreparabile pregiudizio idoneo a giustificare la sospensione cautelare degli effetti di un respingimento alla frontiera e della revoca del permesso di soggiorno.
- La tutela cautelare può essere modulata allo scopo di consentire allo straniero il rientro nel territorio nazionale necessario per esercitare la facoltà di ripresentare un’istanza di riacquisto del titolo di soggiorno prevista dall’art. 9, comma 8, d.lgs. 286/1998, senza anticipare la decisione sul merito della legittimità della revoca.
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