Cassazione Penale, Sentenza n. 4545/2025 del 04/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Crisci era stato condannato per: (A) furto aggravato di una carta di credito sottratta al collega Giordano Fiorentino dall'armadietto nella Casa circondariale di Foggia; (B) uso indebito della stessa carta effettuando due acquisti per 107 e 168 euro (inviati a madre e fidanzata), fatti consumati il 9/08/2014. In Cassazione il ricorrente ha svolto tre censure: 1) derubricazione del reato A in "furto d'uso" (art. 626, comma 1, n.1 c.p.), sostenendo che l'intento fosse solo un uso momentaneo e che avesse poi rifuso somma maggiore al collega; 2) dichiarazione di prescrizione del reato B ai sensi dell'art. 55, comma 9, d.lgs. n.231/2007, intervenuta prima della sentenza impugnata; 3) assorbimento del reato di uso indebito (B) nel furto (A) ex art. 84 c.p., perché il furto avrebbe già contenuto tutti gli elementi del successivo uso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. Motivi principali: 1) il furto d'uso è escluso perché l'uso della carta di credito ha determinato una diminuzione del valore economico (sono stati spesi 275 euro), quindi non si è trattato di un uso meramente transitorio e non pregiudizievole; la giurisprudenza richiede uso conforme alla natura della cosa, spontaneità della restituzione e assenza di diminuzione del valore; 2) la questione della prescrizione relativa al capo B è irrilevante perché il ricorrente non aveva impugnato specificamente quel capo in appello; secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, l'assenza di impugnazione di un capo impedisce di far valere successivamente la prescrizione formatisi nel giudicato parziale; 3) la doglianza sull'assorbimento (art. 84) è inammissibile perché non proposta in appello e, comunque, infondata: sono reati distinti (sottrazione/ spossessamento istantaneo e uso indebito in due occasioni successive). Per l'inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e, per colpa, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 626, comma 1, n. 1 c.p.
art. 626, comma 1, n. 1 c.p.
La norma sul furto d'uso richiede che l'uso sia ordinario, del tutto transitorio, e non intacchi il valore dell'oggetto; inoltre la restituzione deve essere spontanea. Se dall'uso deriva diminuzione del valore economico della cosa (es. carta di credito utilizzata per acquisti), non è configurabile il furto d'uso.
art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231/2007
art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231/2007
Richiamata dal ricorrente per la prescrizione del reato di uso indebito; la Corte ha ritenuto irrilevante la questione perché il capo B non era stato oggetto di impugnazione in appello, per cui non è possibile far valere successivamente la prescrizione rispetto a un giudicato parziale non impugnato.
art. 84 c.p.
Norma sull'assorbimento di reati; la Corte ha ritenuto che l'assorbimento non fosse applicabile perché i reati di sottrazione (furto) e di uso indebito sono fattispecie distinte, entrambi istantanei e consumati in momenti diversi, e inoltre la questione non era stata sollevata in appello.
art. 606, comma 3 c.p.p.
Prevede l'inammissibilità di censure non proposte in appello; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo sull'assorbimento perché non era stato sollevato in sede di appello.
art. 624 e art. 625 n.7 c.p. e art. 61 n.11 c.p.
art. 624, art. 625 n.7, art. 61 n.11 c.p.
Riferimento alle norme qualificatrici del furto aggravato: la decisione ha confermato la corretta applicazione della fattispecie aggravata rispetto alla condotta contestata.
Massime di principio
- Il "furto d'uso" (art. 626.1.1 c.p.) richiede uso conforme alla natura della cosa, assoluta transitorietà e assenza di diminuzione del valore: l'utilizzo di carte di pagamento che comporti spese esclude normalmente questa derubricazione.
- Per far valere la prescrizione o altre eccezioni relative a un capo di imputazione è necessario averle dedotte e motivate in appello; assenti impugnazioni specifiche, il giudicato parziale preclude rilevazioni successive.
- Le censure non proposte in appello sono inammissibili in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; è quindi fondamentale essere completi nella formulazione dei motivi in sede di appello.
- I reati istantanei distinti (es. furto e uso indebito) restano autonomi quando il fatto costitutivo di ciascuno si realizza in momenti diversi: l'assorbimento richiede congrua identità di sommatoria fattuale, non ricorrente se l'uso avviene dopo il furto in più occasioni.
- Certificazioni di legittimo impedimento devono essere prodotte tempestivamente: documentazione sopravvenuta dopo la chiusura dell'udienza può non essere presa in considerazione e il mancato riconoscimento può rendere il ricorso inammissibile o indebolire le difese procedurali.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie alla Cassa delle ammende se viene ritenuto in colpa.
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