Sentenza n. 147/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 291/2024, pubblicata il 11/06/2024, emessa dal Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, nell’ambito del procedimento R.G. n. 470/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente e all'accredito delle somme spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 291/2024, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuale di 500 euro tramite la carta elettronica del docente e a ricevere gli accrediti relativi alle annualità in cui il beneficio era stato omesso, oltre agli interessi. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando che la sentenza era passata in giudicato l'11 dicembre 2024, era stata notificata al Ministero l'11 giugno 2024 e che era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Dagli atti non risultava l'esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza ottemperanda entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e i relativi importi per gli anni scolastici interessati, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio; il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il TAR ha inoltre ritenuto giustificata, per il ritardo dell'Amministrazione, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilita in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino al saldo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario. È stato disposto l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso del termine per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione consente, unitamente agli ulteriori presupposti, la proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento sino al saldo
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- Quando dagli atti risulta la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce a un privato somme o benefici determinati, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine specifico, indicando gli adempimenti necessari.
- In caso di ulteriore inottemperanza dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di adottare in via sostitutiva gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro un termine decorrente dalla richiesta dell'interessato.
- Il ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato può giustificare la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; tale penalità può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino al saldo.
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