Sentenza n. 2002/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione Terza, che aveva annullato gli atti concorsuali nella parte relativa alla mancata attribuzione di due punti per una risposta a un quesito a risposta multipla
Esito
Favorevole al resistente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero ha impugnato la sentenza del TAR sostenendo la violazione e falsa applicazione della legge, della lex specialis, dell’art. 8 della legge n. 234/2021 e del bando di concorso, nonché il difetto di motivazione. Secondo l’Amministrazione, la risposta b) scelta dal candidato, relativa all’obiettivo di apprendimento consistente nel realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti collaborativi, riguardava la scuola secondaria di primo grado e non la scuola primaria, oggetto del concorso; la risposta c), individuata dalla commissione, sarebbe stata invece quella corretta. Il Ministero ha inoltre dedotto che il TAR avrebbe indebitamente interferito nella discrezionalità tecnica della commissione, sostenendo che il giudice può censurare la valutazione soltanto quando il quesito presenti una risposta non univoca, mentre l’attribuzione di zero punti sarebbe legittima in presenza di una risposta inequivocabilmente errata. Il candidato aveva invece sostenuto che il quesito richiamava genericamente le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo, senza limitare il riferimento alla scuola primaria, e che la risposta b) era riconducibile al decreto ministeriale n. 254/2012.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha rilevato che il bando prevedeva, senza ulteriori specificazioni, una prova scritta vertente sui programmi dell’Allegato A e che la formulazione del quesito richiamava genericamente gli obiettivi di apprendimento delle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione. In assenza di una limitazione espressa alla scuola primaria, la risposta b), contenuta e sostanzialmente riprodotta nel decreto ministeriale n. 254/2012, non poteva essere qualificata come legittimo distrattore. Inoltre, nessuna delle risposte coincideva esattamente con il testo normativo: quella indicata dal Ministero ometteva l’aspetto della collaborazione riferito alla scuola primaria, mentre quella scelta dal candidato ometteva l’aspetto della partecipazione riferito alla scuola secondaria di primo grado e includeva l’elemento collaborativo presente in entrambi gli obiettivi. Ne derivava che la risposta del candidato non era inequivocabilmente errata e non poteva ricevere zero punti. Il richiamo alla discrezionalità tecnica della commissione è stato ritenuto inconferente, poiché il sindacato giudiziale riguardava l’obiettiva non univocità del quesito e l’illegittima attribuzione del punteggio, non una sostituzione del giudice alla commissione. È stato mantenuto l’interesse del candidato alla decisione anche se, dopo l’ammissione con riserva alla prova orale, egli era risultato abilitato ma non vincitore. Le spese del grado sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 1, commi 329 e ss., l. 30 dicembre 2021, n. 234
Base legislativa del concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente relativo all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria.
art. 4, comma 3, D.D.G. n. 1330 del 4 agosto 2023
Prevede che la prova scritta verta sui programmi indicati nell’art. 8 e nell’Allegato A; il giudice ne valorizza il collegamento con la scuola primaria.
art. 8 D.D.G. n. 1330 del 4 agosto 2023
La prova scritta, computer-based, vertente sui programmi di cui all’Allegato A del decreto ministeriale.
La previsione della prova, priva di ulteriori limitazioni nella formulazione richiamata, non consentiva di escludere una risposta riconducibile alle Indicazioni nazionali per il primo ciclo.
D.M. 16 novembre 2012, n. 254
Contiene le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo; la risposta scelta dal candidato era riconducibile al testo ministeriale e, in assenza di delimitazione del quesito, non poteva essere considerata inequivocabilmente errata.
art. 4 d.lgs. n. 59/2004
Il primo ciclo d’istruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado (...).
È stato richiamato per evidenziare l’ampiezza del riferimento al primo ciclo di istruzione, comprendente scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.
art. 7 D.M. 30 marzo 2022, n. 80
Disciplina il deferimento della predisposizione della prova scritta e dei quadri di riferimento per la prova orale alla Commissione nazionale.
Massime di principio
- In una prova concorsuale a risposta multipla, quando la formulazione del quesito richiama genericamente una fonte normativa o programmatica comprendente più cicli o ambiti e non delimita espressamente il riferimento a uno soltanto di essi, non può essere qualificata come distrattore legittimo una risposta che trovi fondamento nella medesima fonte richiamata.
- L’attribuzione del punteggio zero a una risposta di una prova a scelta multipla è legittima soltanto quando la risposta sia inequivocabilmente errata; se il quesito o le opzioni presentano un’obiettiva ambiguità o una sovrapposizione rispetto alla fonte normativa richiamata, la valutazione negativa è illegittima.
- Il sindacato del giudice amministrativo sui quesiti concorsuali non comporta sostituzione alla commissione quando si limita a verificare l’univocità del quesito, la coerenza delle opzioni con la lex specialis e l’inequivoca erroneità della risposta; tali profili costituiscono verifica di legittimità della procedura e non valutazione di merito.
- La lex specialis di una procedura concorsuale deve essere interpretata secondo il suo tenore letterale; un’estensione o restrizione dell’ambito dei programmi non espressamente desumibile dal bando non può essere utilizzata per rendere errata una risposta che rientri nella fonte normativa richiamata dal quesito.
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