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Sentenza

Sentenza del 30/12/2019 n. 34614 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva confermato l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento relativo a IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2003. Il ricorso era fondato su cinque motivi. La Corte ha tuttavia rilevato d'ufficio una questione preliminare: la violazione del litisconsorzio necessario tra la società di persone e i suoi soci, che non avevano partecipato al giudizio, nonostante l'accertamento IRAP fosse fondato su elementi comuni e collegato all'imponibile IVA.

La decisione

La Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, ritenendo necessaria la partecipazione al processo della società e di tutti i soci. Sono state quindi travolte sia la sentenza di primo grado sia quella d'appello. La controversia è stata rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Latina, che dovrà procedere nuovamente al giudizio con la partecipazione dei litisconsorti necessari e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. I cinque motivi di ricorso dell'Agenzia sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

    L'unitarietà dell'accertamento comporta l'automatica imputazione dei redditi ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi.

    Per le società di persone, l'accertamento dei redditi societari e la loro imputazione ai soci costituiscono una fattispecie sostanzialmente unitaria. Di conseguenza, il giudizio deve coinvolgere la società e tutti i soci, salvo che siano dedotte esclusivamente questioni personali.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2

    La norma è richiamata insieme all'art. 5 del TUIR quale base del meccanismo di unicità dell'accertamento e di automatica imputazione del reddito ai soci delle società di persone.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, 4 giugno 2008, n. 14815

    Ha stabilito che il ricorso relativo all'accertamento dei redditi di una società di persone riguarda inscindibilmente la società e i soci, configurando un litisconsorzio necessario originario.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione, ordinanza 19 maggio 2010, n. 12236; sentenze 25 marzo 2011, n. 6935 e 29 luglio 2011, n. 16661

    In materia IVA, il litisconsorzio con i soci non è normalmente necessario quando l'accertamento è autonomo. Tuttavia, se IVA e IRAP sono contestate con un unico atto e sulla base di elementi comuni, l'inscindibilità delle questioni può imporre il simultaneus processus.

Massime di principio

  • Nelle controversie fiscali riguardanti una società di persone, quando l'accertamento incide anche sui redditi imputabili ai soci, società e tutti i soci devono partecipare allo stesso giudizio, salvo che siano trattate esclusivamente questioni personali di singoli soggetti.
  • La mancata partecipazione di uno o più litisconsorti necessari determina la nullità dell'intero processo e delle sentenze eventualmente pronunciate, anche se la nullità non è stata eccepita dalle parti.
  • L'IVA, considerata isolatamente, non impone di regola la partecipazione dei soci. Tuttavia, se l'accertamento IVA è contenuto nello stesso atto dell'accertamento IRAP e si fonda sui medesimi elementi, le questioni possono essere considerate inscindibili e richiedere un unico processo con tutti i soggetti interessati.
  • Quando la Corte rileva la nullità per difetto di litisconsorzio necessario, non decide il merito dell'accertamento: annulla le decisioni precedenti e rinvia al giudice di primo grado per la rinnovazione integrale del giudizio.

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