Sentenza n. 11695/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento: I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo, del provvedimento prot. -OMISSIS- del 30.3.2022, pervenuto a mezzo posta in data 14.4.2022; II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19.2.2024, della cartella di pagamento n. -OMISSIS-, pervenuta a mezzo del servizio postale in data 20.12.2023, avente ad oggetto il pagamento di euro 27.325,57 a titolo di recupero crediti anno 2019, e del ruolo n. -OMISSIS- del 25.10.2023, conosciuto in uno alla cartella di pagamento impugnata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di costituzione in mora per il recupero di retribuzioni ritenute indebitamente percepite dal 2 febbraio 2019 al 31 gennaio 2021, nonché ruolo e cartella di pagamento per euro 27.325,57
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già volontario in ferma prefissata quadriennale con grado di caporal maggiore, aveva subito un infortunio durante l’attività addestrativa, riconosciuto dipendente da causa di servizio, con menomazione inizialmente ricondotta alla quarta categoria della tabella A. Dopo il superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza, era stato collocato in congedo illimitato dal 2 febbraio 2019. Il CNA dell’Esercito gli aveva quindi richiesto la restituzione delle somme percepite nel periodo successivo, ritenendo insussistente ogni rapporto di lavoro con il Ministero della difesa. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità derivata del recupero, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare la seconda parte dell’art. 955, comma 2, d.lgs. 66/2010 e disporre il transito diretto nel servizio permanente come militare permanentemente non idoneo in modo parziale, in ragione della dipendenza da causa di servizio e dell’ascrivibilità della menomazione alla quarta o quinta categoria. Con motivi aggiunti ha impugnato il ruolo e la cartella di pagamento, sostenendo che il successivo giudicato favorevole sul diniego di transito e sulla classificazione dell’invalidità avrebbe travolto, con effetto caducante, gli atti di interruzione del rapporto e il recupero delle retribuzioni. Ha inoltre invocato la restitutio in integrum, anche economica, per il periodo compreso tra l’interruzione del servizio e la successiva riassunzione.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. La decisione è fondata sulla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, del 1° ottobre 2025, che ha definito l’appello relativo al transito nel servizio permanente. Il Consiglio di Stato ha stabilito che il giudicato formatosi sul diniego di transito aveva a oggetto esclusivamente la pretesa al transito e non conteneva alcuna statuizione risarcitoria o patrimoniale. Poiché il ricorrente non aveva proposto contestualmente una domanda di risarcimento ai sensi dell’art. 30 c.p.a. e il giudice della cognizione non aveva condannato l’Amministrazione al pagamento di somme parametrate alla retribuzione, il giudicato non poteva fondare il riconoscimento di un credito retributivo per un periodo in cui non era stata resa alcuna prestazione lavorativa. L’effetto ripristinatorio del giudicato non consente di riconoscere una pretesa patrimoniale priva di causa; la retribuzione resta necessariamente correlata all’effettiva prestazione, svolta soltanto dalla data di assunzione in forza, il 1° luglio 2024. Di conseguenza, il recupero delle somme e gli atti della riscossione non sono stati ritenuti illegittimi in via derivata. Le spese sono state compensate per la peculiarità e novità della questione.
Norme richiamate
art. 955, comma 2, d.lgs. 66/2010
Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata possono essere ammessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alle ulteriori ferme e rafferme, nonché all’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente e sono impiegati in incarichi, categorie, specialità e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto; i volontari in ferma prefissata cui è attribuita una inidoneità complessiva ascrivibile alla 4^ e alla 5^ categoria della tabella A allegata al d.P.R. 30.12.1981, n. 834 transitano nel servizio permanente come militari permanentemente non idonei in modo parziale
La disposizione era invocata per sostenere l’obbligo di transito nel servizio permanente; nella presente controversia, tuttavia, il giudicato sul transito non è stato ritenuto idoneo a fondare pretese retributive per periodi anteriori all’effettiva assunzione in servizio.
art. 30 c.p.a.
La mancata proposizione, insieme alla domanda di annullamento, di una domanda risarcitoria ha escluso che il giudicato sul transito potesse comprendere una condanna patrimoniale parametrata alle retribuzioni non percepite.
art. 63, comma 2, d.lgs. 165/2001
Il Consiglio di Stato ha richiamato la norma quale disciplina applicata analogicamente in un diverso precedente nel quale era stata proposta anche domanda risarcitoria; tale presupposto mancava nel caso esaminato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, insieme alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento UE 2016/679
Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, unitamente alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati personali, per l’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Il giudicato di annullamento di un diniego di transito nel servizio permanente, se non contiene un’espressa condanna risarcitoria o patrimoniale e se nel giudizio di cognizione non è stata proposta una domanda di risarcimento, non attribuisce automaticamente il diritto a ottenere somme parametrate alle retribuzioni non percepite nel periodo antecedente all’effettiva assunzione.
- L’effetto ripristinatorio del giudicato non può fondare una pretesa patrimoniale priva di causa: il credito retributivo presuppone, di regola, l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, salvo una specifica statuizione risarcitoria o altra autonoma causa giuridica.
- La retroattività degli effetti dell’annullamento di un diniego di transito non comporta, in assenza di una pronuncia espressa sul punto, il riconoscimento di un credito retributivo puro per il periodo in cui il dipendente non ha prestato servizio.
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