Sentenza n. 857/2026 - Bologna, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali relativi alla certificazione del rapporto di connessione tra attività agricola e attività agrituristica, ai controlli ispettivi e alla rideterminazione delle giornate agricole e agrituristiche autorizzabili
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato una determinazione dirigenziale regionale, una nuova certificazione del rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola, le relative lettere di trasmissione, i verbali di ispezione, un aggiornamento della certificazione e, per quanto occorresse, il verbale di contestazione di illecito amministrativo. Dagli atti contestati risultava che l'attività agricola fosse stata quantificata in 241,78 giornate lavorative annue, ritenute insufficienti a sostenere le 601,33 giornate agrituristiche autorizzate. Il testo della sentenza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il giudizio è stato definito a seguito della rinuncia del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alla Regione, e della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. La Regione ha aderito alla richiesta di estinzione e alla compensazione delle spese, in conformità agli accordi intercorsi tra i procuratori delle parti. Il giudice ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a. e ha compensato integralmente le spese per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata e accompagnata dalla sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione, consente di dichiarare l'estinzione del giudizio.
art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
art. 85 c.p.a.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente notificata all'amministrazione resistente, unitamente alla sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, comporta la dichiarazione di estinzione del processo amministrativo.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando le parti vi abbiano aderito e ricorrano giusti motivi, anche in conseguenza di accordi intervenuti tra i rispettivi difensori.
Come è indicizzato
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