Sentenza n. 11853/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 4136/2026 (ric. n. 5706/2025), pubblicata in data 05/03/2026, notificata in forma esecutiva in data 07/03/2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 4136/2026, che aveva ordinato il riesame della posizione del ricorrente nella procedura per il conferimento di 35 incarichi di esperti di elevata qualificazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 4136/2026, pubblicata il 5 marzo 2026 e notificata in forma esecutiva il 7 marzo 2026. La sentenza aveva ordinato al Ministero il riesame della posizione del ricorrente nell'ambito della procedura selettiva per il conferimento di 35 incarichi di esperti di elevata qualificazione. Nel corso del giudizio di ottemperanza, tuttavia, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1729/2026, ha sospeso l'esecutività della sentenza presupposta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta mancanza del presupposto dell'ottemperanza. La sospensione dell'esecutività della sentenza da parte del Consiglio di Stato ha infatti fatto venir meno, allo stato, l'obbligo giuridicamente eseguibile del riesame disposto dalla sentenza presupposta. Il Collegio ha escluso la mera sospensione del giudizio, ritenendo opportuno che la parte rivaluti la sussistenza dei presupposti dell'azione all'esito degli appelli, anche in considerazione della celerità del rito dell'ottemperanza e dell'interrelazione con le altre controversie relative alla procedura selettiva. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza presuppone l'esecutività del provvedimento giurisdizionale del quale si chiede l'attuazione; la sospensione dell'esecutività della sentenza presupposta determina il venir meno, allo stato, del presupposto dell'azione e comporta l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La sospensione dell'esecutività della sentenza della cui ottemperanza si chiede l'attuazione fa venir meno, allo stato, il presupposto per l'esercizio dell'azione di ottemperanza e determina l'improcedibilità del ricorso.
- Quando il presupposto esecutivo dell'ottemperanza viene meno nel corso del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile anziché semplicemente sospeso, salva la possibilità di rivalutare l'azione dopo la definizione dell'appello sulla sentenza presupposta.
Come è indicizzato
Testo integrale
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