Ordinanza n. 2200/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari della determinazione dirigenziale del Comune di Zagarolo n. 1 del 19.1.2026, notificata via Pec in pari data, con cui è stata rigettata l’istanza ex art. 44 CCE presentata da Inwit per l’installazione della SRB “NIN0046-Zagarolo” per la telefonia mobile 5G prevista nel PNRR, di ogni atto ad essa presupposto, consequenziale e comunque connesso, tra cui: la determinazione n. 62 del 2.12.2025 avente funzione di preavviso di rigetto; il verbale della conferenza di servizi in modalità sincrona del 10.11.2025, nella parte in cui la Soprintendenza ha confermato le proprie valutazioni negative, compreso il parere negativo della SABAP prot. n. 35090 del 7.11.2025 ; la nota della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 34299-P del 24.12.2025 e la proposta di parere negativo della SABAP dell’Area Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti prot. n. 25913 del 17.12.2025; ove occorrer possa, la determinazione del Comune di Zagarolo favorevole n. 34 del 227.2025, nella parte in cui aveva imposto prescrizioni esecutive non eseguibili e i pareri della Soprintendenza speciale del PNRR prot. n. 20560-P del 18.7.2025 e della SABAP dell’Area Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti prot. 17730-A del 18.6.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale dell'istanza ex art. 44 d.lgs. 259/2003 per l'installazione di una stazione radio base 5G prevista nell'ambito di un bando PNRR, unitamente agli atti presupposti e ai pareri negativi della Soprintendenza
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego adottato dal Comune di Zagarolo sull'istanza per l'installazione di una stazione radio base 5G, nonché il preavviso di rigetto, il verbale della conferenza di servizi e i pareri negativi delle Soprintendenze. Sono stati dedotti, secondo quanto emerge dalla motivazione cautelare, il difetto di istruttoria e di motivazione delle valutazioni della Soprintendenza, per avere imposto prescrizioni tecnicamente incompatibili con la realizzazione dell'infrastruttura senza individuare alternative praticabili; la violazione dei doveri di buona fede e collaborazione tra amministrazione e privato nell'ambito della conferenza di servizi; il difetto di motivazione del Comune, che si sarebbe limitato a recepire il parere della Soprintendenza senza ponderare autonomamente gli interessi pubblici coinvolti e senza valutare la posizione prevalente ai sensi dell'art. 14-quater l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris perché le stazioni radio base sono opere di urbanizzazione primaria; la copertura tendenzialmente integrale del territorio urbanizzato con il segnale 5G, nell'ambito del bando PNRR, costituisce un interesse pubblico primario; le prescrizioni della Soprintendenza, rendendo tecnicamente impossibile l'installazione senza indicare alternative, evidenziano un possibile insufficiente assolvimento degli oneri istruttori, motivazionali e di collaborazione; il Comune, recependo il parere negativo senza una propria ponderazione degli interessi e senza valutare la posizione prevalente nella conferenza di servizi, presenta un possibile deficit motivazionale. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto meritevole di apprezzamento il pregiudizio potenzialmente derivante alla ricorrente, all'esito del bilanciamento degli interessi. Ha quindi ordinato il riesame della posizione della società nell'ambito della conferenza di servizi entro quindici giorni dalla notificazione dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 12 maggio 2026 e le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. 259/2003
Disciplina l'istanza per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, sulla quale si è formato il diniego impugnato.
art. 43 d.lgs. 259/2003
Le stazioni radio base sono qualificate come opere di urbanizzazione primaria.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Impone il rispetto dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e privati, ritenuti rilevanti anche nell'ambito della conferenza di servizi.
art. 14-quater l. 241/1990
Impone all'amministrazione procedente di valutare la posizione prevalente nella determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
art. 55 c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della domanda cautelare collegiale.
Massime di principio
- Le stazioni radio base costituiscono opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 43 d.lgs. 259/2003; la loro installazione deve pertanto essere valutata tenendo conto della funzione infrastrutturale e dell'interesse pubblico alla realizzazione delle reti di comunicazione elettronica.
- Quando un'amministrazione di tutela impone prescrizioni che rendono tecnicamente impossibile la realizzazione di un'infrastruttura di comunicazione elettronica, senza indicare alternative tecnicamente praticabili, possono configurarsi un difetto di istruttoria e di motivazione e una violazione dei doveri di collaborazione e buona fede nei rapporti con il privato.
- Nella conferenza di servizi, l'amministrazione procedente non può limitarsi a recepire il parere negativo di un'amministrazione partecipante, ma deve motivare la ponderazione degli interessi pubblici coinvolti e valutare la posizione prevalente ai sensi dell'art. 14-quater l. 241/1990.
- L'interesse pubblico alla copertura tendenzialmente integrale del territorio urbanizzato con la tecnologia 5G, quando inserito in un intervento finanziato o previsto dal PNRR, deve essere considerato nella ponderazione amministrativa quale interesse pubblico primario, senza escludere il necessario bilanciamento con gli interessi di tutela concorrenti.
- In sede cautelare, la presenza di un possibile deficit istruttorio e motivazionale e il pregiudizio potenziale derivante dal diniego possono giustificare una misura cautelare propulsiva consistente nel riesame della posizione dell'interessato nell'ambito della conferenza di servizi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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