Ordinanza n. 7168/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento 1) del provvedimento del 26.03.2025, notificato in pari data, con cui il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, nell'ambito del concorso per cui è causa, ha ritenuto la ricorrente “non idoneo” (motivo del giudizio: “pregresso disturbo dell'umore ai sensi dell'art.3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 8, del D.M. 30.06.2003 n. 198); 2) della scheda di valutazione - in particolare nella parte relativa all'esame neuropsichico - dalla cui lettura emerge che l'odierna ricorrente sarebbe stata giudicata non idonea stante la riscontrata presenza di pregresso disturbo dell'umore ai sensi dell'art.3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 8, del D.M. 30.06.2003 n. 198 3) dell'art. 3, comma 2, del D.M. 30.06.2003 n. 198 con riferimento alla allegata Tab. 1, punto 8, lett. b (solamente nella denegata ipotesi in cui dovesse essere considerato immediatamente lesivo della posizione della ricorrente). e, per l'accertamento, del diritto dell'odierna ricorrente a ripetere la prova di efficienza psico fisica, nonché a prendere parte alle successive prove di concorso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica e conseguente esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, motivati dal pregresso disturbo dell'umore
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 26 marzo 2025 con cui la Commissione medica del Dipartimento della Pubblica Sicurezza l'ha giudicata non idonea, ai sensi dell'art. 3, comma 2, con riferimento alla Tabella 1, punto 8, del d.m. 30 giugno 2003, n. 198, nonché la relativa scheda di valutazione, con particolare riguardo all'esame neuropsichico. Ha inoltre contestato, in via subordinata, la disposizione regolamentare nella parte ritenuta lesiva e ha chiesto l'accertamento del diritto a ripetere la prova di efficienza psico-fisica e a partecipare alle successive prove concorsuali. Nel corso del giudizio, il Consiglio di Stato, in sede cautelare, ha ordinato all'Amministrazione di effettuare una nuova valutazione entro quarantacinque giorni e di ammettere medio tempore la candidata alle successive prove, con riserva di esclusione in caso di mancato superamento della prova psico-fisica. La ricorrente ha riferito che tale ordinanza non sarebbe stata eseguita; il Ministero non ha fornito una relazione sull'esecuzione, limitandosi a ribadire le proprie difese e a chiedere il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Rilevata la mancata produzione, da parte dell'Amministrazione, di elementi sull'esecuzione dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, ha disposto un incombente istruttorio. Il Ministero dovrà depositare una relazione documentata e dettagliata specificando: se la ricorrente sia stata sottoposta a riesame in esecuzione dell'ordinanza cautelare; lo stato della procedura concorsuale, indicando se sia stata pubblicata la graduatoria finale di merito e se essa sia stata impugnata dalla ricorrente, poiché la mancata impugnazione potrebbe determinare l'improcedibilità del ricorso; ogni ulteriore elemento utile alla decisione. È stata fissata per il prosieguo l'udienza pubblica del 17 novembre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, d.m. 30 giugno 2003, n. 198
La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di non idoneità psico-fisica, con riferimento alla Tabella 1, punto 8.
Tabella 1, punto 8, lett. b, d.m. 30 giugno 2003, n. 198
La previsione è impugnata in via subordinata, nella sola ipotesi in cui sia ritenuta immediatamente lesiva, ed è indicata quale parametro applicato per il giudizio relativo al pregresso disturbo dell'umore.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies del medesimo decreto, il fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati sanitari.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato, nel testo vigente, a sostegno dell'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione non documenta l'esecuzione di una misura cautelare che impone un riesame e l'ammissione provvisoria del candidato a una procedura concorsuale, il giudice può disporre un'apposita istruttoria, ordinando il deposito di una relazione dettagliata sull'esecuzione e sugli sviluppi della procedura.
- Nel giudizio contro l'esclusione da un concorso, il giudice può acquisire d'ufficio informazioni sullo stato della procedura e sulla pubblicazione della graduatoria finale, verificando anche se quest'ultima sia stata impugnata, poiché la mancata impugnazione può incidere sulla procedibilità del ricorso contro l'esclusione.
- La mancata esecuzione o la mancata documentazione dell'esecuzione di un'ordinanza cautelare non consente, di per sé, la definizione immediata del merito, ma può giustificare l'acquisizione istruttoria degli elementi necessari a verificare l'attuale situazione amministrativa e concorsuale.
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