Cassazione Penale, Ordinanza n. 31562/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva applicato la recidiva reiterata, deducendo: 1) omessa motivazione sulla ragione per cui il nuovo reato sarebbe sintomatico di una maggiore capacità a delinquere tale da giustificare l'applicazione della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, c.p.; 2) contraddittorietà della motivazione per non avere escluso la recidiva in ragione delle condizioni di disagio psichico dell'imputata. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che la motivazione sul punto fosse carente e non coerente rispetto alla sua situazione personale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente qualificate come vizi di motivazione, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e della valutazione di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo richiamando la lunghissima serie di condanne dell'imputata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché i processi pendenti per reati analoghi, evidenziando che, nonostante la fragilità psichica, l'imputata non aveva tratto alcun monito dalle precedenti condanne e aveva reiterato consapevolmente la condotta illecita. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 99, quarto comma, c.p.
recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.
La recidiva reiterata può essere applicata quando la nuova condotta, valutata alla luce dei precedenti specifici e della reiterazione di comportamenti analoghi, è sintomatica di una persistente capacità a delinquere.
art. 616 c.p.p.
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio quando la censura, pur prospettata come vizio di motivazione, mira in realtà a rimettere in discussione l'apprezzamento di merito.
- La motivazione sull'applicazione della recidiva è congrua quando valorizza la pluralità e la specificità delle precedenti condanne e la reiterazione di condotte analoghe, quale indice di una maggiore capacità a delinquere.
- Le condizioni personali o psichiche dell'imputato non escludono automaticamente la recidiva; il giudice di merito può comunque ritenerla sussistente se dal complesso dei precedenti emerge la mancata efficacia deterrente delle pregresse condanne.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione in tema di recidiva è limitato alla verifica della coerenza logico-giuridica dell'apparato argomentativo, non potendo sostituirsi alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
Come è indicizzato
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