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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10528/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dirigente medico alle dipendenze di un'azienda sanitaria provinciale. Il lavoratore chiedeva il riconoscimento del diritto a percepire, per il periodo in cui era stato incaricato temporaneamente della sostituzione del Direttore di Struttura Complessa SIAV, il trattamento economico proprio di tale figura dirigenziale, con decorrenza dal conferimento dell'incarico e con regolarizzazione previdenziale. Parallelamente, a seguito dell'annullamento in autotutela di deliberazioni che avevano riconosciuto emolumenti, l'azienda proponeva domanda di ripetizione di somme asseritamente indebitamente percepite dal dirigente a titolo di Direttore della UOC SAIAV. La Corte d'appello aveva escluso il diritto alla retribuzione di posizione superiore durante la sostituzione, ritenendo dovuta solo l'indennità sostitutiva prevista dal CCNL e aveva inoltre qualificato come nuova e quindi inammissibile la domanda subordinata del lavoratore relativa ad altre somme non percepite per un periodo precedente. Con il ricorso per cassazione il dirigente denunciava, con un primo motivo, la violazione di norme costituzionali, del pubblico impiego contrattualizzato e dei CCNL, sostenendo che fosse illegittima la diminuzione del trattamento retributivo rispetto a quello già goduto come Direttore di Struttura Semplice e che dovessero essere mantenute le voci retributive di posizione; con un secondo motivo lamentava la violazione della disciplina tributaria per non avere la Corte d'appello detratto correttamente, dal quantum da restituire, l'importo delle somme recuperate al netto della tassazione, evitando una nuova imposizione fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo l'orientamento consolidato richiamato, al dirigente medico che svolga la sostituzione compete soltanto l'indennità prevista dalla contrattazione collettiva, senza maturazione della retribuzione di posizione, poiché il trattamento accessorio è correlato alle funzioni effettivamente attribuite; il protrarsi della sostituzione oltre il termine contrattuale non muta tale conclusione. Ha inoltre osservato che la doglianza relativa alla retribuzione di posizione connessa alla precedente struttura semplice non coglieva la ratio decidendi, poiché la Corte territoriale aveva accertato che l'incarico precedente era stato dismesso. Quanto ai profili di quantificazione, le censure investivano accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo di adeguata specificazione circa l'esito del ricalcolo richiesto e, quindi, incapace di dimostrare l'incidenza sulla condanna e l'interesse ad agire. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    non è invocabile per ottenere il trattamento economico del dirigente sostituito quando la contrattazione collettiva prevede per la sostituzione una specifica indennità; il parametro retributivo va letto in coerenza con le funzioni effettivamente svolte

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 19

    richiamato nel motivo, ma la Corte nega che consenta il riconoscimento della retribuzione superiore nel caso di sostituzione temporanea

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 24

    il trattamento accessorio, incluse le componenti variabili della retribuzione di posizione, è correlato alle funzioni attribuite

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 55

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure, senza accoglimento della tesi difensiva

  • CCNL Dirigenza Medica 5.12.1996, artt. 51, 52, 55

    richiamati dal ricorrente in supporto della pretesa economica, ma non ritenuti decisivi dalla Corte

  • CCNL Dirigenza Medica 8.6.2000, artt. 18, 26, 27, 35, 39

    l'art. 18 disciplina la sostituzione del dirigente di struttura complessa e prevede una specifica indennità sostitutiva; il silenzio della contrattazione sul superamento del termine è letto come volontà di escludere ulteriori titoli retributivi

  • CCNL Dirigenza Sanitaria 8.6.2000, art. 18, comma 7

    la sostituzione è remunerata con l'indennità prevista dalla clausola collettiva, avente natura risarcitoria e onnicomprensiva

  • TUIR, art. 10, comma 1

    richiamato dal ricorrente per sostenere la deducibilità delle somme restituite al netto della tassazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificazione

  • d.lgs. n. 314/1997, art. 5, comma 1, lett. b)

    norma richiamata solo in funzione della modifica del TUIR relativa alla deducibilità fiscale delle somme recuperate

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la sostituzione temporanea del titolare di una posizione dirigenziale non comporta automaticamente il diritto al trattamento economico della posizione sostituita, se la contrattazione collettiva prevede per quella evenienza una specifica indennità sostitutiva.
  • Il trattamento accessorio del dirigente va correlato alle funzioni effettivamente attribuite e svolte; non è sufficiente il mero svolgimento di attività sostitutiva per fondare il diritto alla retribuzione di posizione propria dell'incarico non conferito.
  • Il protrarsi della sostituzione oltre il termine previsto dal contratto collettivo non consente, di per sé, di desumere un diritto al trattamento del dirigente sostituito quando il testo collettivo non lo preveda espressamente.
  • Una censura che contesti la quantificazione economica operata dal giudice di merito deve confrontarsi con gli specifici accertamenti in fatto compiuti in sentenza; in cassazione non è possibile ottenere una diversa ricostruzione del quantum senza denunciare un vizio giuridicamente rilevante.
  • La doglianza in tema di effetti fiscali del recupero di somme indebitamente percepite è inammissibile se non specifica il concreto esito del ricalcolo richiesto e non dimostra in modo chiaro l'incidenza sulla condanna e l'interesse ad agire.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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