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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1048/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano con tre motivi: 1) omessa assunzione di prova decisiva per non aver ammesso l'audizione del teste Iannone, ritenuto però prestanome, che avrebbe chiarito il suo ruolo nella società fallita; 2) manifesta illogicità della motivazione circa la riconosciuta bancarotta impropria per operazioni dolose: la stima del debito verso l'Erario (oltre 1.500.000 euro) si sarebbe basata su accertamenti induttivi e sugli "studi di settore", che secondo la difesa non possono fondare una presunzione di reddito ex art. 2727 c.c.; 3) violazione di legge rispetto all'art. 217 L.F., deducendo che le scritture contabili, esistenti, erano andate distrutte nel 2009 e che l'imputato non era amministratore nei tre anni antecedenti la sentenza di fallimento, dunque non poteva essere ritenuto responsabile della bancarotta documentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza generica e manifestamente infondata: Iannone era stato qualificato come prestanome e la Corte d'Appello aveva adeguatamente motivato l'inutilità dell'ulteriore assunzione probatoria, poiché la documentazione rilevante riguardava gli anni 2009-2012, della quale non vi era traccia. Sul secondo motivo ha confermato la correttezza della valutazione dei giudici di merito: l'accertamento del debito erariale non si fondava esclusivamente su indizi induttivi ma anche su documentazione sequestrata e sui Modelli 770 prodotti per il periodo 2009-2012; è stato richiamato il principio che il giudice penale può avvalersi di accertamenti induttivi (inclusi gli studi di settore) nell'ambito della valutazione complessiva degli elementi di prova. È stata inoltre condivisa la valutazione che la protratta omissione dei versamenti per anni e per importi rilevanti può configurare una scelta gestionale dolosa rilevante ai fini della bancarotta impropria da operazioni dolose. Sul terzo motivo la Cassazione ha trovato il motivo generico e infondato: la tesi della distruzione accidentale delle scritture è stata già disattesa dai giudici di merito; risultano incongruenze temporali nelle deduzioni difensive e la documentazione reperita dagli organi investigativi è stata ritenuta coerente con le conclusioni di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Principio di atipicità dei mezzi di prova: il giudice penale può avvalersi anche di accertamenti induttivi per la formazione della prova, valutandoli secondo i criteri generali dell'art. 192 c.p.p.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Criteri generali di valutazione della prova che il giudice deve seguire nell'apprezzamento degli elementi probatori, compresi gli accertamenti induttivi

  • art. 2727 cod. civ.

    La difesa aveva richiamato la presunzione di reddito ex art. 2727 c.c.; la Corte ha implicitamente escluso che gli studi di settore, da soli, costituiscano base sufficiente per una presunzione assoluta, ribadendo però la possibilità di utilizzare accertamenti induttivi come elementi da valutare nel complesso

  • art. 217 L.F. (legge fallimentare), comma secondo

    Rilevanza e obbligo di tenuta delle scritture contabili: la Corte ha ritenuto che la mancata reperibilità delle scritture relative al periodo 2009-2012 fosse significativa e non giustificata dalla presunta distruzione accidentale; l'assenza documentale è stata valutata a favore della responsabilità dell'amministratore di fatto

  • art. 223, comma 2, n. 2 L.F.

    La giurisprudenza richiamata riconosce che le operazioni dolose di cui alla norma possono consistere anche nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, ossia in scelte gestionali consapevoli che aggravano il dissesto societario

  • art. 83, comma 12-ter, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27)

    Consente la requisitoria scritta in particolari condizioni emergenziali; nel procedimento è stata utilizzata una requisitoria scritta dal Sostituto Procuratore generale per chiedere l'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Motivi di ricorso formulati in modo generico o meramente assertorio sono frequentemente dichiarati inammissibili: le censure devono essere specifiche e dirette a punti concreti della motivazione impugnata.
  • Il giudice penale può avvalersi di accertamenti induttivi (anche basati su studi di settore o elaborazioni degli uffici finanziari) come elementi di prova, purché tali elementi siano valutati nel loro complesso e integrati da altri riscontri documentali o fattuali
  • La mancata produzione o la non reperibilità delle scritture contabili per il periodo rilevante può essere valutata negativamente ai fini della responsabilità degli amministratori (anche di fatto), soprattutto se la distruzione è contestata e sussistono elementi che indicano continuità dell'attività societaria
  • L'omissione sistematica e prolungata dei versamenti fiscali e previdenziali, specie se per importi rilevanti e riferita a più anni, può configurare un'operazione dolosa ai fini della bancarotta impropria: è importante dimostrare l'assenza di una scelta gestionale consapevole di non pagare
  • Contraddizioni temporali o difformità nelle deduzioni difensive (es. date di restituzione dei documenti) riducono l'efficacia dei rilievi sulla casualità dell'evento (es. distruzione per allagamento) e rafforzano le conclusioni dei giudici di merito
  • Per contrastare accertamenti induttivi è necessario offrire elementi probatori specifici e concreti (documenti, testimonianze precise, ricostruzioni contabili alternative) che permettano di mettere in dubbio la fondatezza delle stime induttive

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