Sentenza n. 2044/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n.128/2024 emessa dalla sez. Lav. del Tribunale di Pavia in funzione di Giudice del Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione lavoro, che aveva ordinato l’accredito della carta del docente per cinque annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza n. 128/2024 del Tribunale di Pavia, passata in giudicato e notificata al Ministero il 6 aprile 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere e accreditare nel borsellino elettronico della docente il beneficio della carta del docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.500 euro. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l’avvenuto adempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza oggetto di esecuzione. Nel merito, ha ritenuto comprovata documentalmente la spettanza delle somme riconosciute dal giudicato e ha rilevato che il Ministero non aveva dimostrato l’adempimento. Ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l’inottemperanza del Ministero, ordinandogli di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi dovuti, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, incaricandolo di determinare l’importo residuo e adottare gli atti necessari entro i successivi 60 giorni, su istanza della creditrice. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice di dichiarare l’inottemperanza, ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare, per il caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso per l’esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza volto all’esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione della sentenza, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
- In sede di ottemperanza, il giudice può dichiarare l’inottemperanza dell’amministrazione quando il giudicato riconosca somme determinate o determinabili, la spettanza del credito sia documentata e l’amministrazione non dimostri di aver adempiuto.
- L’ordine di esecuzione del giudicato può prevedere un termine ulteriore per l’adempimento e la nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a subentrare su istanza del creditore in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica e rientrano nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso per l’attività di commissario ad acta.
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