Cassazione Civile, Ordinanza n. 11312/2024 del 26/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una società per compensi professionali asseritamente maturati per attività svolte dal 2014 in favore della società poi fallita e, secondo la sua prospettazione, anche della controllata. Il giudice delegato aveva ammesso solo una parte del credito e aveva escluso altre somme, anche per tardività delle integrazioni documentali pervenute il giorno dell’udienza di verifica. Con opposizione allo stato passivo il professionista aveva dedotto: la nullità/inesistenza dello stato passivo per asserita lesione del contraddittorio, perché non gli sarebbe stato consentito di partecipare da remoto all’udienza di verifica; l’erroneità della declaratoria di inammissibilità delle integrazioni alla domanda di insinuazione e della ritenuta nullità parziale dell’originaria domanda per genericità; l’omesso esame della domanda come tardiva ex art. 101 l. fall.; l’errata quantificazione del compenso secondo i parametri forensi; e l’erronea valutazione delle prove quanto all’asserito pagamento già ricevuto, che avrebbe escluso il residuo credito. Il Tribunale di Ravenna aveva rigettato l’opposizione, ritenendo insussistente la lesione del contraddittorio, qualificando come mutatio libelli le integrazioni, escludendo la possibilità di trattarle come domande tardive, e quantificando il credito residuo in misura non superiore a quanto già percepito. In cassazione il ricorrente ha riproposto cinque motivi, tutti fondati su violazione di norme processuali e fallimentari, nonché sulla valutazione del merito e delle prove.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi del decreto impugnato sulla mancata prova di un impedimento tecnico alla partecipazione all’udienza da remoto. Ha dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile il secondo motivo: ha ribadito che la domanda di insinuazione al passivo può essere solo precisata, non ampliata o modificata quanto a petitum e causa petendi, e ha rilevato difetto di autosufficienza per l’omessa riproduzione delle integrazioni e dei documenti rilevanti; ha inoltre confermato che una domanda originaria generica e non intellegibile è nulla nella parte in cui non indica fatti ed elementi di diritto. Ha respinto il terzo motivo, affermando che le integrazioni a una domanda tempestiva non possono essere riqualificate come domande tardive autonome. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché diretto a sollecitare una nuova valutazione di merito sulla quantificazione dei compensi professionali e non autosufficiente. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, poiché la doglianza sulla valutazione delle prove mirava a ottenere un diverso apprezzamento del materiale istruttorio, estraneo al sindacato di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 93 l. fall.
La domanda di ammissione al passivo deve contenere una sufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che sorreggono la pretesa, in modo chiaro e intellegibile; non è consentito ampliarne successivamente l’oggetto con nuove vicende sostanziali.
art. 94 l. fall.
È richiamato in relazione al contenuto e agli effetti della domanda di insinuazione al passivo.
art. 95, comma 2, l. fall.
Le osservazioni scritte possono precisare la domanda, ma non modificarla ampliando petitum o causa petendi.
artt. 98 e 99 l. fall.
Regolano l’opposizione allo stato passivo e il relativo controllo giudiziale sul decreto del giudice delegato.
art. 101 l. fall.
Le integrazioni di una domanda tempestiva non sono automaticamente riqualificabili come domande tardive autonome, se rimangono inserite nell’originaria unitaria domanda di insinuazione.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio oltre i poteri officiosi; non quando si contesta il diverso peso attribuito alle prove.
art. 116 c.p.c.
Non è sindacabile in cassazione la valutazione di maggiore o minore forza persuasiva attribuita dal giudice alle prove legittimamente acquisite.
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorso deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti e delle censure in modo specifico e autosufficiente.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Le doglianze basate su atti e documenti di merito richiedono la loro specifica trascrizione o puntuale indicazione, con collocazione nel fascicolo, per consentire il controllo di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È usato per denunciare violazioni di legge; non consente di ottenere un nuovo esame del fatto o delle prove.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 2751-bis, n. 2, c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente per chiedere il privilegio del credito professionale.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione del principio di uguaglianza e parità delle armi processuali.
Massime di principio
- Nel procedimento di verifica dello stato passivo la domanda di insinuazione può essere precisata prima della formazione dello stato passivo, ma non può essere ampliata mediante l’introduzione di nuovi temi di indagine, nuovi titoli o nuove vicende sostanziali; una variazione del petitum o della causa petendi integra mutatio libelli e non è consentita.
- La domanda di ammissione al passivo può essere esposta sinteticamente, ma deve comunque risultare chiara e intellegibile in relazione alle allegazioni e ai documenti prodotti; un riferimento meramente generico a pratiche o vertenze non è sufficiente a fondare l’ammissibilità della pretesa.
- Le integrazioni a una domanda tempestiva non si trasformano, per il solo fatto di essere successive, in autonome domande tardive: la qualificazione dipende dalla struttura sostanziale dell’istanza e dall’unitarietà della pretesa inizialmente dedotta.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sulla quantificazione dei compensi professionali o sulla ricostruzione dei fatti, se la censura si risolve nel richiedere un diverso apprezzamento delle prove o della documentazione.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi specifici di utilizzo di prove non dedotte o di travisamento del paradigma legale di valutazione probatoria; non è invece deducibile per contestare la maggiore attendibilità attribuita dal giudice ad alcune prove rispetto ad altre.
- Le censure per cassazione devono essere autosufficienti: quando si fondano su atti e documenti del processo di merito, il ricorrente deve riprodurne il contenuto rilevante e indicarene la precisa collocazione nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile.
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