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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16191/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Catanzaro del 12/09/2023 che aveva rigettato l'appello dell'indagato volto alla revoca della misura interdittiva del divieto di esercizio dell'attività d'impresa nel settore ambientale (durata 12 mesi) applicata dal GIP il 25/05/2023 ai sensi dell'art. 452-quaterdecies c.p. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 273, 274, 192 c.p.p.), sostenendo che il Tribunale del riesame non avesse svolto una autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza ma si fosse limitato a richiamare per relationem l'ordinanza genetica e non avesse confrontato le deduzioni difensive secondo cui il "responsabile tecnico" (Risso) era mero incaricato con compiti limitati (esame visivo) e non aveva il dovere di impedire la mala gestione dei rifiuti, responsabilità attribuibile invece al direttore tecnico.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e, in ogni caso, manifestamente infondato. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem del Tribunale del riesame, richiamando la giurisprudenza che non impone al riesame un'autonoma valutazione dei gravi indizi nei provvedimenti non adottati inaudita altera parte (art. 292 c.p.p.). Ha chiarito che la delibera n. 1/2019 ha natura negoziale e non può derogare alla disciplina normativa primaria. Soprattutto, ha affermato che l'art. 12 del d.m. 3 giugno 2014 n. 120 attribuisce al responsabile tecnico una "posizione di garanzia" e compiti attivi di vigilanza sulla corretta gestione dei rifiuti, con conseguente responsabilità per gli illeciti connessi alla violazione della normativa ambientale (d.lgs. 152/2006). Per questi motivi il motivo difensivo è stato ritenuto infondato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 452‑quaterdecies cod. pen.

    Norma richiamata a fondamento dell'applicazione della misura interdittiva contro l'impresa nel settore ambientale; è il riferimento normativo del reato che ha giustificato la misura cautelare.

  • artt. 273, 274, 192 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente per censurare vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha ritenuto infondate tali doglianze e non ha riconosciuto la violazione dedotta.

  • art. 292, comma 2, cod. proc. pen.

    Interpretato dalla Corte nel senso che l'obbligo di motivazione autonoma è previsto per il giudice che emette la misura inaudita altera parte; non opera dunque come motivo di nullità per l'ordinanza del tribunale del riesame che motiva per relationem.

  • art. 12 del d.m. 3 giugno 2014, n. 120 (Regolamento Albo dei gestori ambientali)

    "compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa"

    La Corte interpreta tale disposizione come fonte di una vera e propria "posizione di garanzia" in capo al responsabile tecnico: egli deve svolgere compiti effettivi e continuativi di vigilanza sulla gestione dei rifiuti e può quindi essere ritenuto responsabile penalmente per gli illeciti connessi alla mala gestione.

  • d.lgs. 152/2006

    Normativa primaria in materia ambientale richiamata quale oggetto della vigilanza che il responsabile tecnico deve assicurare; la violazione di tale normativa può integrare responsabilità penali dell'organo di garanzia.

  • delibera n. 1/2019

    Atto di natura negoziale richiamato dal ricorrente per limitare i compiti del responsabile tecnico; la Corte rileva tuttavia che tale delibera ha valenza integrativa e non può derogare alla disciplina normativa primaria che attribuisce responsabilità di garanzia.

  • circolare ministeriale n. 1121 del 21/01/2019

    Richiamata dalla difesa per sostenere un'ambito operativo limitato del responsabile tecnico; la Corte non ritiene che tali interpretazioni amministrative possano escludere la posizione di garanzia prevista dal d.m. 120/2014.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'onere delle spese del procedimento in caso di inammissibilità; la Corte ha disposto anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in favore dello Stato.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata dalla Corte per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e tuttavia confermare l'obbligo del versamento equitativo alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem operata dal Tribunale del riesame è lecita quando la decisione non è adottata inaudita altera parte: non sempre è richiesto un esame autonomo e dettagliato dei gravi indizi da parte del riesame.
  • L'art. 12 del d.m. 3/6/2014 n. 120 può configurare una posizione di garanzia del responsabile tecnico in materia di gestione dei rifiuti; quindi il ruolo di "responsabile tecnico" non esclude automaticamente responsabilità penali se la vigilanza non è stata effettivamente svolta.
  • Atti negoziali o delibere aziendali (es. delibere interne) non possono derogare alle regole di legge o ai regolamenti che impongono obblighi di vigilanza e gestione in materia ambientale.
  • Se si contesta la sussistenza della responsabilità di una figura tecnica, è importante dimostrare concretamente l'assenza di poteri o di possibilità operative di incidere sulla gestione (e non limitarsi a riferimenti formali a mansioni), fornendo elementi probatori diretti.
  • Nei ricorsi per questioni cautelari in Cassazione è essenziale muovere censure processuali solide e specifiche; eccezioni generiche di "mancata autonoma motivazione" possono risultare inammissibili se non fondate sulla normativa applicabile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il giudice può condannare alle spese e imporre il pagamento alla Cassa delle ammende; valutare il rischio economico prima di proporre impugnazioni infondate.

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