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Sentenza

Sentenza del 07/07/2015 n. 3927 - Comm. Trib. Prov. Cosenza

Notifiche a mezzo posta- Ricorso avverso cartella di pagamento notificato a mezzo di posta privata - Inesistenza della notifica - Conseguenze processuali - Inammissibilità del ricorso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la cartella di pagamento, notificata tramite un servizio di posta privata anziché tramite il fornitore del servizio postale universale. La questione riguardava la validità della notificazione e, in particolare, se un operatore postale privato potesse effettuare validamente notifiche relative a procedure amministrative o giudiziarie.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Secondo il principio affermato, il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali, riserva in via esclusiva al fornitore del servizio universale, individuato nell'Ente Poste, gli invii raccomandati relativi a procedure amministrative e giudiziarie. La notificazione della cartella effettuata tramite posta privata è stata quindi considerata inesistente, non sanabile e priva della funzione probatoria riconosciuta dalla normativa agli invii raccomandati.

Norme richiamate

  • D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261

    Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio

    La liberalizzazione dei servizi postali non escludeva la riserva esclusiva al fornitore del servizio universale degli invii raccomandati connessi a procedure amministrative e giudiziarie.

  • D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, lett. i)

    La disposizione collega agli invii raccomandati la relativa funzione probatoria; tale funzione non è stata riconosciuta alla spedizione effettuata tramite posta privata nel caso esaminato.

  • Direttiva 97/67/CE

    La direttiva costituisce il presupposto europeo della liberalizzazione dei servizi postali, senza impedire, secondo la sentenza, il mantenimento di riserve per specifiche notificazioni amministrative e giudiziarie.

Massime di principio

  • Per le notificazioni di atti amministrativi o giudiziari occorre verificare che il soggetto notificatore e il canale utilizzato siano quelli legalmente abilitati.
  • La consegna materiale dell'atto al destinatario non rende automaticamente valida una notificazione eseguita da un soggetto privo del potere o dell'abilitazione richiesta.
  • Quando la notificazione è qualificata come inesistente, il vizio può impedire la produzione degli effetti processuali dell'atto e, secondo l'orientamento richiamato, non è sanabile mediante la costituzione del destinatario.
  • La documentazione proveniente da un operatore postale privato può non avere la stessa efficacia probatoria attribuita dalla legge agli invii raccomandati del servizio postale universale.
  • In situazioni analoghe è necessario distinguere tra nullità e inesistenza della notificazione: la nullità può talvolta essere sanata, mentre l'inesistenza comporta conseguenze più radicali e può determinare l'inammissibilità del ricorso o l'inefficacia dell'atto.

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