Sentenza n. 389/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, per l’annullamento: a) della nota prot. n. -OMISSIS-del 14 giugno 2023 avente ad oggetto “Comune di -OMISSIS-. C.da -OMISSIS-. Piano di Lottizzazione denominato: “-OMISSIS- -OMISSIS-”. Annullamento in Autotutela della Perizia di stima Prot. n. -OMISSIS- del 23 dicembre 2020 e del Parere definitivo Prot. n. 5418 del 23.03.2021”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato ; b) della nota prot. -OMISSIS-del 22 agosto 2023, avente ad oggetto “Accertamento di compatibilità paesaggistica per istanze di Condono Edilizio – provvedimento di diniego”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato ; - nonché, di ogni altro atto ad esse presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. III, che aveva annullato il provvedimento di autotutela del 14 giugno 2023, ma aveva respinto l'impugnazione del diniego di compatibilità paesaggistica del 22 agosto 2023 e limitato la portata degli atti favorevoli precedentemente adottati
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
Il complesso edilizio era stato realizzato sulla base di concessioni edilizie assistite da pareri paesaggistici favorevoli; successive varianti erano state autorizzate senza il preventivo nulla osta paesaggistico e la Soprintendenza aveva espresso parere negativo sulla sanatoria nel 1995. In seguito il condominio, per conto dei proprietari, aveva presentato istanze di regolarizzazione ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge regionale Sicilia n. 16/2016 e di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004. La Soprintendenza aveva adottato una perizia di stima nel 2020 e un parere favorevole nel 2021, poi ritirati in autotutela con provvedimento del 14 giugno 2023. Con successivo provvedimento del 22 agosto 2023 aveva negato la compatibilità paesaggistica per la posizione della proprietaria. Il TAR aveva ritenuto tardivo e quindi illegittimo il ritiro, ma aveva escluso l'annullamento del successivo diniego, ritenendolo autonomamente motivato, e aveva precisato d'ufficio che gli atti favorevoli reviviscenti riguardassero soltanto opere di completamento e finitura di minore entità, non le opere realizzate in variante. L'appellante ha dedotto l'erroneità di tale precisazione, il travisamento del contenuto degli atti favorevoli e la violazione dei limiti del thema decidendum e del divieto di ultrapetizione; ha inoltre chiesto l'annullamento derivato del diniego del 22 agosto 2023.
La decisione
Il CGARS ha accolto l'appello. Ha confermato il capo della sentenza di primo grado che aveva annullato il provvedimento di autotutela del 14 giugno 2023, rilevando che il potere di annullamento d'ufficio era stato esercitato oltre il termine massimo previsto dall'art. 21-novies della legge n. 241/1990 e in assenza dei presupposti derogatori dell'art. 21-novies, comma 2-bis. Ha ritenuto illegittima la precisazione con cui il TAR aveva limitato la portata degli atti favorevoli del 2020 e del 2021: l'annullamento giurisdizionale dell'atto di ritiro determina la reviviscenza ex tunc degli atti precedentemente rimossi, secondo il loro originario contenuto, senza che il giudice possa ridefinirne o restringerne d'ufficio la portata. Tale intervento avrebbe violato l'art. 34, commi 1 e 2, c.p.a., eccedendo i limiti della domanda e invadendo la riserva di amministrazione, poiché il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora nuovamente esercitati. Poiché il diniego del 22 agosto 2023 era stato adottato in via strettamente consequenziale al ritiro generale, la reviviscenza degli atti favorevoli ha fatto venir meno il fondamento del diniego, che è stato annullato per illegittimità derivata. Sono rimasti assorbiti gli ulteriori motivi relativi ai vizi autonomi del diniego. La sentenza è stata quindi riformata limitatamente al rigetto dell'impugnazione del diniego e alla statuizione restrittiva sulla portata degli atti favorevoli. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 21-novies l. 241/1990
Il potere di annullamento d'ufficio deve essere esercitato entro il termine massimo previsto dalla legge; nel caso esaminato il termine era decorso e non ricorrevano i presupposti derogatori.
art. 21-novies, comma 2-bis, l. 241/1990
Le deroghe al termine massimo per l'autotutela sono di stretta applicazione e, nel caso concreto, non risultavano integrate.
art. 34, comma 1, c.p.a.
In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda: a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato
Il giudice amministrativo deve contenere la propria pronuncia nei limiti della domanda proposta.
art. 34, comma 2, c.p.a.
in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati
La disposizione vieta l'ultrapetizione e l'invasione della riserva di amministrazione; il giudice non può anticipare, ridefinire o conformare il contenuto di atti amministrativi la cui efficacia sia stata soltanto ripristinata.
art. 25, comma 3, legge regionale Sicilia n. 16/2016
Costituisce la base normativa della domanda di regolarizzazione presentata per il complesso edilizio.
artt. 167 e 181 d.lgs. n. 42/2004
Costituiscono il riferimento normativo per la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica.
Massime di principio
- Quando il giudice annulla un provvedimento di autotutela, gli atti favorevoli precedentemente rimossi in via amministrativa rivivono ex tunc secondo il loro originario contenuto e la loro originaria portata.
- Il giudice amministrativo, una volta accertata l'illegittimità dell'atto di ritiro, non può d'ufficio interpretare restrittivamente, ridefinire o conformare il contenuto degli atti favorevoli tornati efficaci, perché ciò eccede i limiti della domanda e invade la riserva di amministrazione.
- Il divieto di pronunciare su poteri amministrativi non ancora esercitati impedisce al giudice di anticipare valutazioni interpretative o applicative che spettano all'amministrazione in occasione di un eventuale nuovo esercizio del potere.
- Quando un provvedimento individuale è adottato in via strettamente consequenziale a un provvedimento generale di autotutela illegittimo, l'annullamento del provvedimento presupposto e la reviviscenza degli atti favorevoli possono determinare l'illegittimità derivata del provvedimento consequenziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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