Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32692/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Genova, all'esito di rito abbreviato, per il possesso e il porto fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, di uno storditore elettrico rinvenuto nell'autovettura da lui condotta. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione, contestando la valutazione della Corte territoriale sulla mancanza di un giustificato motivo del possesso dell'arma e sulla mancata applicazione di una causa di non punibilità collegata alla supposta pericolosità desunta dai precedenti penali. La Cassazione ha rilevato che le censure non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e tendevano, in realtà, a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze perché la Corte di appello aveva motivato in modo adeguato e non illogico sia sull'assenza di un giustificato motivo del possesso dello storditore elettrico, trovato nell'auto e non giustificato dall'imputato al momento della perquisizione, sia sull'esclusione di una ipotesi di non punibilità fondata sui precedenti penali. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 4 l. 110/1975

    norma incriminatrice richiamata per il porto fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, di uno storditore elettrico qualificato come arma.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto la veste del vizio di motivazione, si risolva nella richiesta di una diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati in modo coerente dal giudice di merito.
  • Quando la sentenza di merito ha dato conto in modo adeguato e non manifestamente illogico dell'assenza di un giustificato motivo del possesso o del porto di un'arma, il ricorso che non si confronti specificamente con tale percorso argomentativo è manifestamente infondato.
  • L'eventuale richiamo ai precedenti penali dell'imputato non è di per sé sufficiente a superare una motivazione di merito che abbia escluso, con argomentazione coerente, profili di non punibilità o di esclusione della responsabilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiImpugnazioni
RamiArmiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.