Sentenza n. 1389/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento previa concessione di idonea misura cautelare ex art. 56 c.p.a., ovvero, in subordine, ex art. 55 c.p.a. del diniego prot. 7012 dell’11 febbraio 2026, del Comune di Cantù, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale all'utilizzo temporaneo e occasionale di un immobile per riunioni connesse alla festività del Ramadan
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione)
Prevale il privato
La controversia
L'associazione ha impugnato il diniego con cui il Comune aveva negato, per il periodo dal 13 febbraio al 20 marzo 2026, l'utilizzo temporaneo dell'immobile di proprietà per attività di riunione connesse al Ramadan, motivando il provvedimento con la mancata comunicazione di fine dei lavori di ristrutturazione edilizia relativi al mutamento di destinazione d'uso da laboratorio ad attività culturali e con la conseguente ritenuta assenza di agibilità edilizia. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione e l'elusione del giudicato formatosi su precedenti sentenze del TAR Lombardia, la violazione del piano di governo del territorio, il travisamento e lo sviamento, sostenendo che la compatibilità urbanistica dell'utilizzo per finalità di culto era già stata riconosciuta e che l'istanza riguardava un uso temporaneo e occasionale, non il definitivo insediamento di un luogo di culto. È stato inoltre dedotto che il diniego perseguiva surrettiziamente la limitazione della libertà religiosa, benché l'utilizzo fosse soggetto al limite di 99 persone e non fossero emerse criticità di sicurezza o incolumità. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 6, 3, 10 e 10-bis l. 241/1990, il difetto di istruttoria e di motivazione, per l'assenza di un previo contraddittorio procedimentale e per la reiterazione di un diniego già ritenuto illegittimo in precedenti annualità, senza considerare l'uso pregresso dell'immobile e l'assenza di problematiche. Con il terzo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 3, 7, 8, 19 e 20 Cost., degli artt. 10, 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 9 CEDU e dell'art. 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché dei principi di legalità, tipicità e nominatività degli atti amministrativi, per l'ingiustificata compressione della libertà religiosa e di culto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, esaminando congiuntamente le censure e richiamando la propria precedente sentenza relativa al medesimo immobile e alle medesime finalità. Ha ritenuto che la richiesta avesse carattere temporaneo e fosse riconducibile alle libertà di riunione e di culto tutelate dagli artt. 17 e 19 Cost.; i limiti costituzionali rilevanti sono rappresentati, rispettivamente, da comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica e dal divieto di riti contrari al buon costume. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2016, secondo cui l'apertura di luoghi di culto rientra nella tutela dell'art. 19 Cost. e le limitazioni devono rispettare rigorosi canoni di proporzionalità, tenendo conto anche di sicurezza, ordine pubblico e pacifica convivenza. Nel caso concreto, la compatibilità urbanistica dell'utilizzo per finalità di culto risultava riconosciuta da precedenti sentenze del TAR passate in giudicato; precedenti provvedimenti giurisdizionali avevano inoltre attestato la possibilità di utilizzo dell'immobile per 99 persone. Il Comune non aveva indicato nel diniego specifiche problematiche di ordine pubblico, sicurezza o incolumità, limitandosi a richiamare l'assenza della comunicazione di fine lavori e dell'agibilità. Il diniego è stato quindi ritenuto non adeguatamente motivato e illegittimo, con conseguente annullamento. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in 3.000 euro oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 56 c.p.a.
Richiamato quale base per la richiesta e la precedente concessione della misura cautelare monocratica.
art. 55 c.p.a.
Richiamato in via subordinata quale base per la domanda cautelare collegiale.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare, previo avviso alle parti.
art. 17 Cost.
Tutela la libertà di riunione; per l'utilizzo temporaneo richiesto il limite rilevante è costituito dalla sussistenza di comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica.
art. 19 Cost.
Tutela la libertà religiosa e l'esercizio pubblico del culto, con il solo limite dei riti contrari al buon costume; la tutela comprende l'apertura e l'utilizzo di luoghi di culto.
art. 70, commi 2-bis e 2-quater, l.r. Lombardia 12/2005
Le disposizioni, insieme all'art. 72 della medesima legge regionale, sono state oggetto della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale richiamata dal TAR in materia di disciplina urbanistica delle attrezzature religiose.
art. 72, commi 4 e 7, lettera e), l.r. Lombardia 12/2005
Richiamato, insieme all'art. 70, quale disposizione regionale parzialmente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale in relazione ai limiti urbanistici ai luoghi di culto.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del diniego è stata ritenuta inadeguata, perché non considerava la natura temporanea dell'utilizzo, la compatibilità urbanistica già riconosciuta e l'assenza di specifiche esigenze di sicurezza o incolumità.
art. 10-bis l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente in relazione alla mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale prima dell'adozione del diniego.
Massime di principio
- L'utilizzo temporaneo e occasionale di un immobile per riunioni connesse all'esercizio del culto è assistito dalla tutela degli artt. 17 e 19 Cost. e non può essere negato sulla base di generici riferimenti urbanistico-edilizi, in assenza di concrete e comprovate ragioni di sicurezza, incolumità pubblica, ordine pubblico o di altri limiti costituzionalmente rilevanti.
- La libertà di culto comprende anche l'apertura e l'utilizzo di luoghi destinati al suo esercizio; le limitazioni urbanistiche ed edilizie devono essere applicate nel rispetto dei canoni di stretta proporzionalità e non possono tradursi in una compressione irragionevole della libertà religiosa.
- Quando la compatibilità urbanistica dell'utilizzo di un immobile per finalità di culto sia stata riconosciuta da pronunce giurisdizionali passate in giudicato, l'amministrazione non può disconoscerla mediante un diniego relativo a un uso temporaneo senza confrontarsi con il giudicato e con la natura concreta della richiesta.
- Un diniego amministrativo che neghi l'utilizzo temporaneo di un immobile per finalità religiose deve indicare specifiche ragioni ostative e confrontarsi con le caratteristiche dell'immobile, con i limiti di capienza già riconosciuti e con le eventuali concrete esigenze di sicurezza o incolumità; il mero richiamo all'assenza di agibilità, non accompagnato da tale valutazione, non integra un'adeguata motivazione.
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