Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17075/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate alla domanda di definizione agevolata dei carichi di ruolo presentata da un contribuente ai sensi dell'art. 12 della L. n. 289/2002, in relazione a un debito per imposta di registro dell'anno 2001. Il contribuente aveva presentato istanza nel 2003 dopo un invito del concessionario della riscossione a versare una somma comprensiva di spese di recupero e di una quota del tributo; aveva poi ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso contro il diniego. La C.T.R. aveva confermato l'annullamento del diniego ritenendo, da un lato, che il silenzio-assenso sul condono si fosse formato prima del provvedimento negativo e, dall'altro, che il contribuente avesse agito in buona fede affidandosi alle indicazioni del concessionario e avendo effettuato il pagamento richiesto. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione dell'art. 12 L. n. 289/2002 e dell'art. 1, comma secondo, del d.l. n. 143/2003 conv. in L. n. 112/2003, sostenendo che le sanzioni pecuniarie non sono condonabili perché hanno natura risarcitoria e non sono equiparabili alle entrate dello Stato; con il secondo deduce violazione dell'art. 10 L. n. 212/2000 e dell'art. 12 L. n. 289/2002, sostenendo che il principio di buona fede non può superare il regime tassativo della disciplina agevolativa e non può rendere legittimo un condono non perfezionato secondo legge.

La decisione

La Corte accoglie entrambi i motivi del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza della C.T.R. Calabria e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente contro il diniego di condono. Le spese dei gradi di merito vengono integralmente compensate tra le parti; le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del controricorrente, secondo il dispositivo richiamato nel testo.

Norme richiamate

  • art. 12 L. 27 dicembre 2002, n. 289

    Definizione dei carichi di ruolo pregressi

    La definizione agevolata opera solo nei casi espressamente previsti dalla legge; non comprende le sanzioni pecuniarie come autonome entrate condonabili e richiede l'integrale versamento del dovuto secondo la disciplina speciale.

  • art. 1, comma secondo, d.l. 24 giugno 2003, n. 143 conv. in L. 12 maggio 2003, n. 112

    Richiamato come norma di coordinamento della disciplina del condono e della riscossione; non modifica i presupposti sostanziali per il perfezionamento della definizione agevolata.

  • art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Tutela della buona fede del contribuente

    Il principio di buona fede del contribuente non può prevalere sulla tassatività e legalità della disciplina agevolativa del condono e non consente di disapplicare o estendere la norma speciale oltre i casi previsti.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso la causa nel merito senza rinvio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 76 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato nel percorso processuale di merito come parametro sulla decadenza dell'azione dell'Ufficio, ma non costituente il fulcro della decisione di legittimità.

Massime di principio

  • Nelle definizioni agevolate o nei condoni fiscali l'effetto estintivo dell'obbligazione si produce solo quando siano puntualmente rispettate le condizioni, i termini e gli adempimenti previsti dalla legge speciale; la disciplina non è suscettibile di applicazione estensiva in base a valutazioni equitative.
  • Le sanzioni connesse a debiti tributari non possono essere considerate liberamente condonabili come ordinarie entrate se la legge agevolativa non le include espressamente nel perimetro della definizione.
  • Il principio di tutela della buona fede del contribuente, pur rilevante nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, non può derogare alla disciplina legale tassativa del condono né sostituirsi ai presupposti richiesti per il suo perfezionamento.
  • In tema di condono fiscale, il perfezionamento della definizione non può ritenersi avvenuto prima del controllo dell'amministrazione sulla correttezza e completezza degli adempimenti richiesti.
  • Quando la controversia è definibile sulla base della sola interpretazione della disciplina applicabile e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.