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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23580/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli impugnava il provvedimento del GIP che autorizzava gli amministratori giudiziari a trasmettere all'Agenzia l'elenco dei beni sottoposti a sequestro (in particolare le reti NewSlot e Videolotterie con relativi contratti, licenze, certificazioni e sistemi di controllo) e disponeva che tali beni siano indicati come "indisponibili perché sottoposti a sequestro penale finalizzato alla confisca e pertanto non possono essere devoluti gratuitamente". L'Agenzia contestava che, trattandosi di beni di proprietà dello Stato e relativi a una concessione dalla quale Global Starnet Ltd. era decaduta dal 27/03/2017, il GIP avrebbe erroneamente escluso la possibilità che i beni potessero essere devoluti alla stessa Agenzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento del GIP fosse da qualificare come atto relativo alla gestione/amministrazione dei beni sottoposti a sequestro (ai sensi del combinato disposto degli artt. 104-bis disp. att. c.p.p., 40 e 41 d.lgs. n.159/2011) e, pertanto, non rilevante ai fini della impugnabilità per cassazione, essendo, se del caso, rimesso ad altri rimedi (es. appello ex art. 322-bis c.p.p. se si trattasse di ordinanza decisoria). Inoltre, la Corte ha osservato che la formulazione del GIP circa l'indisponibilità dei beni era incidentale e resa senza il necessario contraddittorio con la parte interessata, e dunque non poteva essere considerata un provvedimento definitivo suscettibile di riesame in cassazione. Per questo motivo il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Prevede la generale appellabilità delle ordinanze in materia di sequestro preventivo; la Corte interpreta però che tale rimedio non si applica ai provvedimenti di natura sostanzialmente amministrativa relativi alla gestione del bene sequestrato, i quali non sono impugnabili per cassazione.

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata insieme agli artt. 40 e 41 del d.lgs. n.159/2011 per qualificare il provvedimento come relativo all'amministrazione/gestione dei beni sottoposti a sequestro, ossia come atto di ordinaria amministrazione non decisorio ai fini della cassazione.

  • art. 40 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Richiamato in combinato con l'art. 41 e l'art. 104-bis disp. att. c.p.p. per inquadrare la disciplina della gestione dei beni sequestrati nell'ambito della normativa antimafia e della relativa amministrazione giudiziaria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma cui la Corte si è richiamata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende, considerata la sostanziale assimilazione dell'interesse dell'Agenzia a quello di soggetti privati.

Massime di principio

  • I provvedimenti del giudice che riguardano la gestione o l'amministrazione di beni sottoposti a sequestro (atti di ordinaria amministrazione) sono, in generale, atti con natura sostanzialmente amministrativa e non sono impugnabili in Cassazione: il rimedio ordinario è l'appello previsto per le ordinanze decisorie, se applicabile, o gli strumenti di opposizione quando il terzo intende far valere un proprio diritto.
  • Una determinazione del GIP formulata "incidentale" o resa senza un contraddittorio specifico con il terzo interessato non assume efficacia definitoria nei confronti del terzo e non esclude la possibilità che quest'ultimo impugni la posizione con l'atto processuale corretto (es. opposizione o ricorso nell'originario grado competente).
  • Quando si contesta la devoluzione o l'assegnazione di beni sequestrati (es. pretese di devoluzione a enti pubblici), è necessario attivare il rimedio procedurale adeguato nel rispetto del contraddittorio: non basta impugnare in cassazione un provvedimento di gestione che non decide definitivamente sulla controversia fra parti.
  • Le amministrazioni pubbliche che agiscono come terzi in controversie relative a beni sequestrati possono essere trattate, ai fini processuali, in modo analogo alle parti private e possono quindi essere condannate al pagamento delle spese e di somme a titolo di ammenda quando l'impugnazione sia inammissibile o infondata.
  • Se si vuole ottenere un provvedimento che riconosca o neghi la devoluzione di beni pubblici, è opportuno richiedere espressamente che il procedimento sia instaurato con le garanzie del contraddittorio e con il corretto inquadramento giurisdizionale (in modo da non trasformare una mera determinazione di gestione in un atto definitorio non impugnabile).

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