Cassazione Civile, Ordinanza n. 29002/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato concessa alla parte assistita da un avvocato. Dopo tale revoca, il giudice di merito ha ritenuto caducato anche il precedente decreto di liquidazione del compenso al difensore, accogliendo di fatto la revoca della liquidazione. L'avvocato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 82, 86 e 111 del d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che il decreto di liquidazione, una volta divenuto definitivo, non è revocabile né modificabile d'ufficio dal giudice, neppure se venga successivamente revocato il beneficio dell'ammissione al patrocinio. Il Ministero intimato non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il decreto di liquidazione del compenso al difensore nel patrocinio a spese dello Stato, una volta emesso e divenuto definitivo, non può essere revocato o modificato d'ufficio dal giudice, perché l'autorità giudiziaria consuma il proprio potere decisorio e non dispone di un generale potere di autotutela. La successiva revoca dell'ammissione al patrocinio produce effetti disciplinati dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 e, secondo la Corte, incide sui diritti del patrocinato ma non travolge il credito già sorto e consolidato in favore del difensore nei confronti dello Stato. Resta salva la disciplina del recupero delle spese nei confronti dell'assistito nei casi previsti dall'art. 111 del medesimo decreto. Perciò l'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Trani in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui il decreto di liquidazione del compenso al difensore non è revocabile d'ufficio una volta definitivo.
art. 86 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato dal ricorrente tra le disposizioni che regolano la liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato.
art. 111 d.P.R. n. 115 del 2002
"le spese di cui all'articolo 107 (tra cui anche l'onorario e le spese del difensore di cui alla lett. f) sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d) e comma 2"
la revoca del patrocinio comporta il recupero delle spese nei confronti dell'assistito nei casi previsti, ma non rende inefficace il decreto di pagamento del difensore già emesso e definitivo.
art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte indica questa norma come disciplina degli effetti della revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio.
art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel contesto delle condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio e per la possibile revoca.
art. 92 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel contesto delle condizioni reddituali rilevanti per la revoca dell'ammissione.
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore, una volta emesso e divenuto definitivo, non è revocabile né modificabile d'ufficio dal giudice, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
- La revoca dell'ammissione al patrocinio può avere efficacia retroattiva nei confronti del patrocinato, ma non travolge i diritti già acquisiti dal difensore in forza del decreto di liquidazione definitivo.
- L'eventuale revoca del patrocinio incide sulla disciplina del recupero delle spese verso l'assistito secondo le norme speciali del d.P.R. n. 115 del 2002, ma non elimina il titolo di pagamento del difensore nei confronti dello Stato.
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