Ordinanza n. 1588/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - della nota ricevuta il 2 dicembre 2025, priva di data e protocollo, con la quale l’Ufficio III Concorsi e Inquadramenti, ha comunicato al ricorrente che il Direttore Generale del Personale e della Formazione con Provvedimento prot. n. -OMISSIS- avrebbe disposto di non assegnargli alcuna sede di lavoro, con l’effetto conseguente della sua mancata convocazione per la stipula del contratto di assunzione presso l’amministrazione giudiziaria, nell’ambito del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n.1000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda; - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, citato nella predetta nota del 2 dicembre 2025, con il quale il Direttore Generale del Personale e della Formazione in data 27 novembre 2025 avrebbe disposto di non assegnare alcuna sede di lavoro ad -OMISSIS-, con l’effetto conseguente della sua mancata convocazione per la stipula del contratto di assunzione presso l’amministrazione giudiziaria, allo stato non conosciuto sebbene reiteratamente richiesto; - dell’Avviso 28 novembre 2025 recante Assunzioni dei vincitori assegnatari di sede e dell’allegato Elenco delle sedi residue; - del provvedimento del 28 novembre 2025 prot.m_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID, con il quale il Direttore Generale del Personale e della Formazione ha disposto l’assunzione dei vincitori del concorso, risultati assegnatari di sede in esito alla procedura di scelta, e dell’allegato Elenco degli assunti con indicazione della sede assegnata, nel quale non risulta presente -OMISSIS-; - dell’Avviso 5 dicembre 2025, recante Elenco assegnazione uffici, che ha fissato al 15 dicembre 2025 la data di immissione in servizio dei vincitori assegnatari di sede, e dell’allegato Elenco nel quale il ricorrente non è presente; - nei limiti dell’interesse del ricorrente, della graduatoria dei vincitori successivamente all’esclusione di -OMISSIS-, qualora stilata e approvata, allo stato non conosciuta sebbene reiteratamente richiesta; - della nota prot. -OMISSIS-, pervenuta il 19 gennaio 2026, con la quale viene rigettata l’istanza di annullamento in autotutela dell’esclusione di -OMISSIS- dalla graduatoria del predetto concorso; - nei limiti dell’interesse del ricorrente e ove occorra, del Bando di Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n.1000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda, Prot.D.O.G. num.14436.ID del 7 agosto 2024; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e successivo comunque connesso anche allo stato non conosciuto, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti in esito all’esame della documentazione richiesta e a tutt’oggi non consegnata; e per l’accertamento della sussistenza delle condizioni per il reinserimento di -OMISSIS- alla posizione n.-OMISSIS- (o precedente, in caso di ulteriori esclusioni non conosciute) della graduatoria dei vincitori del concorso e il suo conseguente diritto all’assunzione presso la sede di sua scelta e per la condanna dell’amministrazione resistente all’assunzione del ricorrente in qualità di conducente di automezzi presso il Ministero della Giustizia, nella sede di sua scelta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata assegnazione di una sede e mancata convocazione per la stipula del contratto di assunzione, motivate dall’assenza del requisito della condotta e delle qualità morali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, utilmente collocato nella graduatoria dei vincitori del concorso per 1.000 conducenti di automezzi del Ministero della Giustizia, ha impugnato la comunicazione con cui gli è stato riferito che l’Amministrazione aveva deciso di non assegnargli alcuna sede e, conseguentemente, di non convocarlo per la stipula del contratto di assunzione. Sono stati impugnati anche il provvedimento presupposto di non assegnazione, gli avvisi e gli elenchi relativi alle assunzioni e alle sedi, la graduatoria eventualmente riformulata, il diniego di annullamento in autotutela dell’esclusione, il bando ove occorrente e gli ulteriori atti connessi. Il ricorrente ha chiesto, oltre alla sospensione cautelare, il reinserimento nella graduatoria e l’accertamento del diritto all’assunzione presso la sede prescelta. L’Amministrazione ha fondato la decisione sulla ritenuta carenza del requisito della condotta e delle qualità morali, in ragione di un decreto penale emesso nel 2016 ed esecutivo nel medesimo anno per la violazione dell’art. 186, comma 1, del Codice della strada.
La decisione
Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto che la determinazione amministrativa fosse adeguatamente motivata. Il giudice ha evidenziato che la valutazione dell’Amministrazione in ordine alla condotta e alle qualità morali del candidato presenta un ampio apprezzamento discrezionale e ha escluso, allo stato, profili tali da giustificare la sospensione degli atti impugnati. L’istanza cautelare è stata pertanto respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e respinto la domanda di sospensione.
art. 2 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
Richiamato dall’Amministrazione quale fondamento del requisito della condotta e delle qualità morali richiesto per l’accesso all’impiego pubblico.
art. 35, comma 6, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Richiamato quale ulteriore base normativa del requisito della condotta e delle qualità morali.
art. 186, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Individua il reato oggetto del decreto penale posto dall’Amministrazione a fondamento della valutazione negativa sul possesso dei requisiti morali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la valutazione del giudice sulla legittimità della decisione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di condotta e qualità morali è svolta nei limiti della sommaria delibazione propria della fase cautelare.
- La valutazione amministrativa sul possesso dei requisiti di condotta e qualità morali per l’accesso all’impiego pubblico può comportare un ampio apprezzamento discrezionale; quando la determinazione risulta adeguatamente motivata, non ricorrono i presupposti per la sospensione cautelare dell’atto.
- La presenza di un decreto penale irrevocabile per un reato previsto dal Codice della strada può essere posta dall’Amministrazione a fondamento della valutazione sul requisito della condotta e delle qualità morali, nell’esercizio dell’apprezzamento discrezionale riconosciuto in materia.
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