Risposta n. 79 del 20/03/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa società ritiene che il costo aziendale rilevante per il calcolo del credito debba essere assunto dall’inizio dell’anno d’imposta considerato, senza ragguagli temporali legati alla data di deposito del contratto.
Determinazione del credito d’imposta formazione 4.0 e incidenza della data di deposito del contratto collettivo
Il quesito
La società chiede se, ai fini del credito d’imposta formazione 4.0, il costo aziendale per le attività formative ammissibili debba essere considerato per l’intero anno d’imposta oppure solo dalla data di deposito del contratto collettivo aziendale o territoriale presso l’Ispettorato territoriale del lavoro.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conclude che il deposito del contratto è una condizione di ammissibilità al beneficio, ma non incide sulla decorrenza del credito. Il credito spetta per l’intero periodo d’imposta sui costi ammissibili, purché il contratto sia depositato entro il termine del periodo d’imposta di riferimento (nel caso esaminato, entro il 31 dicembre 2018).
Credito d’imposta formazione 4.0: decorrenza e rilevanza del deposito del contratto
L’interpello riguarda la corretta determinazione del credito d’imposta per la formazione 4.0 introdotto dalla legge di bilancio 2018. La questione nasce dal dubbio se il deposito del contratto collettivo aziendale o territoriale presso l’Ispettorato del lavoro condizioni anche il periodo di riferimento dei costi agevolabili, oppure se il beneficio spetti per l’intero anno d’imposta.
Fattispecie e contesto
La società istante dichiara di aver svolto nel 2018 attività di formazione del personale dipendente nelle materie ricomprese nel Piano nazionale Industria 4.0 e di voler fruire del relativo credito d’imposta. Riferisce inoltre di aver:
- disciplinato lo svolgimento della formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali;
- depositato tali contratti presso l’Ispettorato del lavoro competente;
- rilasciato a ciascun dipendente, tramite dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, l’attestazione della effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione degli ambiti aziendali di cui all’allegato A della legge n. 205 del 2017.
Quesito del contribuente
Il dubbio posto all’Agenzia riguarda la base temporale di calcolo del credito. In particolare, la società chiede se, una volta depositato il contratto collettivo, il costo aziendale sostenuto per le attività formative debba essere considerato:
- dall’inizio dell’anno d’imposta;
- oppure solo a decorrere dalla data del deposito, con conseguente ragguaglio per la parte di anno antecedente.
Soluzione interpretativa proposta
Secondo la società istante, il costo aziendale sostenuto per le attività di formazione ammissibili al credito deve essere assunto, ai fini della determinazione del beneficio, dall’inizio dell’anno d’imposta considerato, senza applicare alcun ragguaglio in funzione della data di deposito del contratto.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama la disciplina del credito prevista dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha introdotto un incentivo automatico sotto forma di credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nelle tecnologie abilitanti del Piano Nazionale Impresa 4.0.
Vengono ricordati, in sintesi, i principali elementi della disciplina:
- il credito spetta per le spese di formazione svolte nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017;
- la misura originaria è pari al 40% delle spese ammissibili relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato in formazione;
- i beneficiari sono tutte le imprese, indipendentemente da forma giuridica, settore e regime contabile;
- il limite massimo annuale per beneficiario è pari a euro 300.000;
- le attività devono riguardare conoscenze legate a tecnologie quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cybersecurity, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale dei processi aziendali;
- le modalità applicative sono state definite dal decreto ministeriale 4 maggio 2018, che disciplina anche documentazione, controlli e decadenza.
L’Agenzia richiama inoltre la legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 78 a 81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), che ha:
- esteso l’agevolazione alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;
- modificato le aliquote, portandole al 50% per le piccole imprese, al 40% per le medie imprese e al 30% per le grandi imprese;
- ridotto a euro 200.000 il plafond annuale per le grandi imprese, mantenendo euro 300.000 per gli altri soggetti.
Infine, viene richiamato l’articolo 3, comma 3, del decreto attuativo, secondo cui l’impresa deve:
- inserire l’impegno a investire nella formazione 4.0 nel contratto collettivo aziendale o territoriale;
- depositare telematicamente il contratto presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente;
- rilasciare ai dipendenti una dichiarazione del legale rappresentante che attesti la partecipazione alle attività formative e l’apprendimento o consolidamento delle competenze 4.0.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
Nel valutare il quesito, l’Agenzia richiama la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 412088 del 3 dicembre 2018, che ha chiarito che il contratto può essere depositato anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, purché entro il 31 dicembre 2018.
Sulla base di tale orientamento, l’Agenzia osserva che il deposito del contratto costituisce una condizione di ammissibilità al beneficio, ma non incide sul momento di decorrenza dell’agevolazione. Nel quadro normativo esaminato non emerge infatti alcuna previsione che imponga un ragguaglio ad anno del credito in funzione della data del deposito.
Parere conclusivo
L’Agenzia conclude che il credito d’imposta formazione 4.0 spetta sui costi ammissibili per l’intero periodo d’imposta, indipendentemente dalla data in cui viene effettuato il deposito del contratto collettivo, purché tale deposito sia eseguito entro il termine del periodo d’imposta di riferimento. Nel caso esaminato, quindi, il deposito doveva avvenire entro il 31 dicembre 2018.
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