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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36734/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da un'azione risarcitoria proposta dall'ente di edilizia residenziale pubblica contro il proprio ex direttore generale, a cui era stato addebitato di non avere proposto opposizione a un decreto ingiuntivo notificato all'ente, con conseguente danno pari all'importo portato dal decreto non opposto. In appello il convenuto aveva riproposto l'eccezione di tardività della delibera autorizzativa a stare in giudizio, sostenendo che l'ente fosse privo, al momento dell'introduzione della causa, della necessaria autorizzazione dell'organo competente e che ciò integrasse difetto di legitimatio ad causam. In cassazione ha dedotto due motivi: primo, difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti, assumendo che si trattasse di danno erariale; secondo, difetto di autorizzazione a stare in giudizio, perché la delibera era intervenuta solo nel corso del processo e non sin dall'inizio, con conseguente carenza di legittimazione processuale o sostanziale dell'ente attore.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità perché, avendo il giudice di primo grado deciso nel merito la domanda risarcitoria, si era formato un giudicato implicito sulla giurisdizione, non contestato in appello; in tali casi il difetto di giurisdizione non è più rilevabile in cassazione. Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, ribadendo che l'autorizzazione dell'organo competente a stare in giudizio per l'ente pubblico è un presupposto di efficacia della costituzione in giudizio e non una condizione di validità o di azione: essa può intervenire anche successivamente e sana retroattivamente le irregolarità della fase iniziale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 37 c.p.c.

    Il difetto di giurisdizione è rilevabile secondo un ambito oggi restrittivo e residuale; non può essere dedotto in cassazione quando sulla giurisdizione si sia formato giudicato esplicito o implicito, anche per mancata contestazione in appello della decisione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale richiamato dal ricorrente per denunciare i vizi di giurisdizione e di legittimazione, ma la Corte ha escluso la fondatezza delle censure.

  • art. 374, primo comma, c.p.c.

    Richiamato per indicare che l'interpretazione dell'art. 37 c.p.c. è stata consolidata dalle Sezioni Unite nel senso restrittivo applicato dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206

    Richiamata per evidenziare che la regola giurisprudenziale sul giudicato implicito di giurisdizione è stata poi recepita nella riforma normativa dell'art. 37 c.p.c.

Massime di principio

  • Il difetto di giurisdizione nei confronti del giudice ordinario, quando sia stato già deciso il merito in primo grado, non può più essere fatto valere in cassazione se la sentenza di merito implica l'affermazione della giurisdizione e la relativa questione non sia stata riproposta in appello, poiché si forma il giudicato implicito sulla giurisdizione.
  • L'autorizzazione dell'organo competente a stare in giudizio per l'ente pubblico non incide sulla validità della costituzione in giudizio, ma sulla sua efficacia processuale; pertanto può sopravvenire nel corso del processo e sanare retroattivamente l'irregolarità iniziale.
  • La nozione di legitimatio ad processum va distinta dalla legitimatio ad causam: la mancanza di una preventiva autorizzazione alla lite dell'ente non comporta difetto di azione, ma una irregolarità sanabile del potere processuale di stare in giudizio.
  • In tema di giurisdizione, l'art. 37 c.p.c. va interpretato in modo restrittivo e coordinato con economia processuale e ragionevole durata del processo, limitando la rilevabilità officiosa del difetto di giurisdizione ai casi in cui non si sia già formato un giudicato, anche implicito.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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