Sentenza n. 707/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - del decreto datato 14 luglio 2022 prot.0038773, con cui lo Sportello Unico per l'immigrazione di Lucca ha disposto la revoca del nulla osta numero P-LU/L/Q/2022/100462 rilasciato il 1° luglio 2022 al sig. Sbiyyaa Mohammed in favore del sig. Laabidi Rahal; - del decreto datato 14 luglio 2022 prot.0038775, con cui lo Sportello Unico per l'immigrazione di Lucca ha disposto la revoca del nulla osta numero P-LU/L/Q/2022/100463 rilasciato il 1° luglio 2022 al sig. Sbiyyaa Mohammed in favore del sig. Raji El Illah; - del decreto datato 14 luglio 2022 prot.0038774, con cui lo Sportello Unico per l'immigrazione di Lucca ha disposto la revoca del nulla osta numero P-LU/L/Q/2022/100505 rilasciato il 1° luglio 2022 al sig. Sbiyyaa Mohammed in favore del sig. Ez Zimbi Mohammed; - del decreto datato 14 luglio 2022 prot.0038778, con cui lo Sportello Unico per l'immigrazione di Lucca ha disposto la revoca del nulla osta numero P-LU/L/Q/2022/100463 rilasciato il 1° luglio 2022 al sig. Sbiyyaa Mohammed in favore del sig. Hsinate Abderrahim; - del decreto datato 14 luglio 2022 prot.0038783, con cui lo Sportello Unico per l'immigrazione di Lucca ha disposto la revoca del nulla osta numero P-LU/L/Q/2022/100457 rilasciato il 1° luglio 2022 al sig. Sbiyyaa Mohammed in favore del sig. Midou Mohamed.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cinque decreti di revoca di nulla osta al lavoro subordinato stagionale rilasciati in favore di lavoratori stranieri
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, quale datore di lavoro, aveva ottenuto il 1° luglio 2022 cinque nulla osta al lavoro subordinato stagionale. Con decreti del 14 luglio 2022, lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Lucca li revocava, rilevando che le relative richieste non rientravano nelle quote assegnate alla provincia di Lucca e che non sussistevano più le condizioni che avevano determinato il rilascio. Il ricorrente deduceva che i nulla osta non avrebbero potuto essere rilasciati in assenza di quote e che, pertanto, non sarebbe stata legittima la successiva revoca fondata proprio sulla carenza di tale presupposto. Invocava inoltre la tutela del legittimo affidamento derivante dal rilascio dei nulla osta.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha affermato che l'ingresso in Italia per lavoro subordinato, anche stagionale, è subordinato alla disponibilità delle quote stabilite dai decreti flussi e successivamente ripartite territorialmente. In assenza di quote disponibili, il nulla osta non può essere rilasciato; se tuttavia viene erroneamente rilasciato, l'Amministrazione può e deve revocarlo per carenza del presupposto necessario. Dalla documentazione prodotta dalla Prefettura risultava che le quote assegnate alla provincia di Lucca comprendevano nove pratiche intestate al ricorrente, con codici anteriori a quelli relativi ai cinque lavoratori interessati, sicché non residuavano quote disponibili per questi ultimi. La revoca è stata quindi ritenuta legittima e doverosa. È stata esclusa anche la configurabilità di un legittimo affidamento tutelabile: tale istituto richiede, oltre a un provvedimento ampliativo e alla buona fede del beneficiario, il decorso di un considerevole lasso di tempo idoneo a consolidare l'aspettativa di stabilità. Nel caso concreto i nulla osta erano stati revocati dopo soli tredici giorni dal rilascio, sicché mancava l'elemento cronologico. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 286/1998
Richiamato quale base normativa dei decreti flussi che stabiliscono periodicamente le quote di ingresso dei lavoratori stranieri.
art. 21, comma 1, d.lgs. 286/1998
L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
L'ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, è subordinato alla disponibilità delle quote; in assenza di quota non può essere rilasciato il nulla osta e quello erroneamente rilasciato deve essere revocato.
art. 1, comma 1, l. 241/1990
Richiamato quale disposizione che recepisce i principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea, tra i quali il principio di tutela del legittimo affidamento.
Massime di principio
- L'ingresso nel territorio italiano per lavoro subordinato, compreso quello stagionale, è subordinato alla disponibilità delle quote stabilite dai decreti flussi e territorialmente ripartite; in assenza di quota il nulla osta non può essere legittimamente rilasciato.
- Quando un nulla osta al lavoro subordinato sia stato rilasciato in assenza della quota necessaria, l'Amministrazione deve revocarlo perché manca un presupposto legale indispensabile per il suo rilascio.
- La tutela del legittimo affidamento nella stabilità di un provvedimento ampliativo richiede, oltre all'esistenza dell'atto e alla buona fede del beneficiario, il decorso di un considerevole lasso di tempo idoneo a consolidare l'aspettativa; la revoca intervenuta dopo un periodo estremamente breve non integra, di per sé, un affidamento tutelabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 755/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 757/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 758/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 759/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 760/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 761/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →