Corte di giustizia, Ordinanza C-500/23
Order of the Court of 18 January 2024. — Groupe Canal+ v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-500/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rifiutato di ammettere al prosieguo il ricorso di Groupe Canal+ contro la sentenza del Tribunale in materia di marchio UE. Il ricorrente non ha dimostrato che le censure sollevate fossero significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, come richiesto dall’articolo 58a dello Statuto e dal regolamento di procedura. Il ricorso è stato quindi dichiarato non procedibile e le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE non ammesso al prosieguo per difetto di questione significativa ai fini dell’unità, coerenza o sviluppo del diritto dell’Unione
La questione giuridica
Se il ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, alla luce dei motivi relativi: 1) alla presunta violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 e della giurisprudenza sulla global assessment/ interdipendenza nella valutazione del rischio di confusione; 2) alla pretesa falsa applicazione o distorsione dei fatti nella valutazione del carattere distintivo e della somiglianza dei segni.
Principio di diritto
Un ricorso in cassazione avverso una decisione del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO è ammesso al prosieguo solo se il ricorrente dimostra, in modo chiaro, specifico e dettagliato, che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; mere affermazioni generali sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, sul presunto contrasto con la giurisprudenza o su una pretesa distorsione dei fatti non bastano. Poiché Groupe Canal+ non ha indicato con precisione le ragioni della rilevanza sistemica delle questioni né identificato in modo sufficiente i passaggi della giurisprudenza asseritamente contraddetti, la Corte ha negato l’autorizzazione a procedere al ricorso.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
Ricorso in cassazione su marchio UE non ammesso al prosieguo
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia contro la sentenza del Tribunale del 7 giugno 2023, resa nella causa DDR Kultur v EUIPO – Groupe Canal+ (THE PLANET), con cui era stata annullata la decisione della Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione tra le parti. La Corte interviene nella fase di filtro prevista dall’articolo 58a dello Statuto per le impugnazioni contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso dell’EUIPO.
Parti e contesto processuale
Il ricorrente in cassazione è Groupe Canal+. Le controparti nel procedimento principale sono DDR Kultur UG (haftungsbeschränkt), ricorrente in primo grado, ed EUIPO, convenuto in primo grado. La controversia sostanziale concerneva un’opposizione nel quadro del marchio dell’Unione europea.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 58a dello Statuto della Corte, che subordina il prosieguo del ricorso alla dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
- l’articolo 170a, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che impone al ricorrente di allegare un’apposita domanda contenente tutte le informazioni necessarie;
- l’articolo 170b, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura, che prevede una decisione motivata in tempi rapidi sulla richiesta di ammissione;
- l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea, evocato dal ricorrente come base delle censure sul rischio di confusione.
Questioni sollevate dal ricorrente
Groupe Canal+ sosteneva che il ricorso sollevasse questioni importanti per la giurisprudenza UE perché il Tribunale avrebbe:
- violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e la giurisprudenza pertinente sulla valutazione globale del rischio di confusione, in particolare il principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi;
- concentrato l’analisi quasi esclusivamente sugli aspetti visivi dei segni, trascurando gli elementi figurativi e testuali nel loro insieme;
- distorto i fatti nella valutazione del carattere distintivo e della somiglianza visiva, con particolare riferimento al modo in cui è stato attribuito rilievo agli elementi figurativi di un marchio complesso.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che incombe al ricorrente l’onere di dimostrare che le questioni dedotte siano effettivamente significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Il meccanismo dell’articolo 58a ha infatti la funzione di limitare il controllo della Corte alle sole questioni che presentano tale rilievo sistemico.
Quanto ai motivi relativi alla presunta violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e della giurisprudenza sul rischio di confusione, la Corte osserva che il ricorrente, pur denunciando errori di diritto, non spiega in modo conforme alle prescrizioni procedurali perché tali errori avrebbero una rilevanza sistemica. La mera affermazione che la valutazione del Tribunale minerebbe l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione è considerata troppo generica.
La Corte precisa inoltre che invocare, in astratto, una contraddizione con la giurisprudenza del Tribunale o della Corte non è sufficiente. È necessario indicare con precisione:
- i passaggi della decisione impugnata contestati;
- le decisioni o i punti della giurisprudenza asseritamente violati;
- la concreta ragione per cui la contraddizione prospettata porrebbe una questione significativa per il sistema del diritto dell’Unione.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha individuato con sufficiente precisione i passaggi giurisprudenziali pertinenti né ha illustrato adeguatamente la comparabilità delle situazioni richiamate.
Quanto alla doglianza relativa alla presunta distorsione dei fatti, la Corte ribadisce che un argomento fondato su tale vizio non è, in linea di principio, idoneo a sollevare di per sé una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, anche se fosse eventualmente fondato.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che la domanda di ammissione non soddisfa i requisiti dell’articolo 58a dello Statuto e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura. Di conseguenza:
- il ricorso non è autorizzato a proseguire;
- Groupe Canal+ è condannata a sopportare le proprie spese.
Principio affermato
L’ammissione al prosieguo di un ricorso contro una decisione del Tribunale in materia di EUIPO richiede una dimostrazione rigorosa e specifica dell’esistenza di una questione sistemica per il diritto dell’Unione; non bastano censure di merito, allegazioni generiche di contrasto con la giurisprudenza o contestazioni di fatto sulla valutazione del rischio di confusione o del carattere distintivo.
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