Sentenza n. 3229/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento implicito di rigetto (silenzio-rifiuto ex art. 25 L. 241/90) con cui il Comune di Lettere ha illegittimamente rifiutato l’accesso agli atti ed ai documenti amministrativi detenuti dallo stesso, ed in particolare la copia dell’avviso di accertamento ICI n. 2014-0001742 del 25.09.2014 notificato il 07.10.2015, eventuali atti interruttivi e relativi referti di notificazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso documentale relativa all'avviso di accertamento ICI, agli eventuali atti interruttivi e ai referti di notificazione
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario della riscossione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo aver ricevuto un'ingiunzione di pagamento emessa dal concessionario della riscossione comunale e fondata, tra l'altro, su un avviso di accertamento ICI, ha presentato al Comune un'istanza di accesso documentale per ottenere copia dell'avviso, degli eventuali atti interruttivi della prescrizione e dei relativi referti di notificazione. L'amministrazione non ha fornito riscontro entro trenta giorni, determinando il silenzio-rifiuto. Il ricorso deduce la violazione degli artt. 22 e seguenti e dell'art. 25 della l. 241/1990, dell'art. 2 del d.P.R. 184/2006 e dell'art. 24 Cost., nonché la lesione del diritto di difesa. L'accesso è stato richiesto per verificare la legittimità della pretesa creditoria e per tutelarsi nel contenzioso tributario relativo all'ingiunzione di pagamento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto correttamente proposta l'azione ai sensi dell'art. 116 c.p.a., poiché l'istanza era stata regolarmente trasmessa via PEC e il termine di trenta giorni previsto dall'art. 25, comma 4, l. 241/1990 era inutilmente decorso. Nel merito, ha riconosciuto la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, derivante dalla posizione del ricorrente quale destinatario dell'ingiunzione di pagamento fondata sull'atto richiesto. La conoscenza dell'avviso di accertamento e degli atti di notificazione è stata ritenuta strumentale all'esercizio del diritto di difesa. Il giudice ha affermato che l'accesso difensivo ha natura autonoma rispetto alla situazione giuridica sottostante e non può essere negato dall'amministrazione in base a una valutazione sulla fondatezza della pretesa sostanziale o sulla decisività del documento nel giudizio principale. Il silenzio del Comune è stato quindi dichiarato illegittimo. L'amministrazione è stata ordinata di consentire, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, l'esame e l'estrazione di copia dei documenti richiesti. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, contributo unificato e rifusione.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela del diritto di accesso; il ricorso è stato correttamente proposto contro il silenzio-rifiuto dell'amministrazione.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Il silenzio dell'amministrazione protratto per trenta giorni sulla richiesta di accesso equivale a rigetto e consente la proposizione del giudizio.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso
Riconosce la qualifica di interessato a chi dimostri un interesse qualificato collegato al documento; tale interesse sussiste per il destinatario di un'ingiunzione fondata sull'atto richiesto.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici
Impone di garantire l'accesso difensivo quando la conoscenza dei documenti è necessaria alla tutela degli interessi giuridici del richiedente.
art. 24 Cost.
Il diritto di accesso ai documenti presupposti dall'ingiunzione è strumentale all'esercizio del diritto di difesa nel contenzioso tributario.
art. 2 d.P.R. 184/2006
È richiamato quale norma dedotta dal ricorrente in materia di esercizio del diritto di accesso.
Massime di principio
- Il destinatario di un atto di riscossione coattiva che richiami o si fondi su un documento amministrativo possiede un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere a tale documento e ai relativi atti di notificazione, quando l'accesso sia funzionale alla verifica della pretesa e alla predisposizione della difesa.
- L'accesso difensivo ha natura autonoma rispetto alla fondatezza della posizione giuridica sostanziale sottostante: l'amministrazione detentrice dei documenti non può negarlo contestando il merito della pretesa che il richiedente intende far valere in altra sede.
- Nel giudizio di accesso, la valutazione sulla decisività del documento per la controversia principale spetta, se del caso, al giudice competente su quest'ultima controversia e non all'amministrazione né al giudice amministrativo investito della domanda di accesso.
- Il silenzio dell'amministrazione protratto per trenta giorni dalla presentazione di un'istanza di accesso documentale integra il silenzio-rifiuto impugnabile ai sensi dell'art. 116 c.p.a.; accertata l'illegittimità, il giudice può ordinare l'esibizione e l'estrazione di copia dei documenti richiesti.
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