Cassazione Penale, Sentenza n. 648/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal Tribunale di Bologna il 10/03/2022 per i reati di tentata rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la difformità tra la misura originariamente richiesta dal pubblico ministero titolare (presentazione per convalida, applicazione del divieto di dimora e giudizio direttissimo) e la diversa richiesta formulata in udienza dal procuratore onorario, sostenendo che non erano emersi elementi nuovi a giustificare tale cambiamento e che il procuratore onorario non avrebbe potuto discostarsi dalla richiesta del titolare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la censura: la delega al procuratore onorario non può contenere limitazioni diverse da quelle poste dalla legge, pertanto eventuali condizioni aggiuntive sono da considerarsi come non apposte e non vincolanti per il giudice; di conseguenza il Tribunale ha correttamente applicato la misura richiesta dal pubblico ministero d'udienza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 56 e 628 cod. pen.; art. 337 cod. pen.; art. 61, primo comma, n. 2 cod. pen.
indicati nel provvedimento di applicazione della misura cautelare (reati per i quali è stata disposta la custodia in carcere)
Le norme sostanziali sono richiamate per descrivere le ipotesi di reato oggetto della misura cautelare; la Cassazione non ha disquisito sull'imputazione sostanziale ma sulla legittimità della misura e sull'operato del pubblico ministero d'udienza
Sez. U, n. 13716 del 24/02/2011 (Fathi), Rv. 249302 - 01
giurisprudenza di legittimità richiamata nella decisione
Principio secondo il quale eventuali limiti o condizioni imposti nella delega al procuratore onorario vanno considerati non apposti perché lesivi dell'autonomia e indipendenza del delegato; il giudice non deve tenerne conto
art. 616 cod. proc. pen.
richiamato per la condanna alle somme a titolo di ammenda
Consente la condanna per spese e sanzioni pecuniarie in caso di ricorso manifestamente infondato o determinato da colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
citata a sostegno dei profili di colpa valutati ai fini dell'art. 616 c.p.p.
Giurisprudenza costituzionale utilizzata per argomentare la possibilità di una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile per colpa
art. 94 co. 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
richiamato nella parte dispositiva per gli adempimenti di cancelleria
Norma procedurale applicata per gli adempimenti successivi alla decisione della Corte
Massime di principio
- La delega al procuratore onorario per l'esercizio dell'azione penale non può essere subordinata a condizioni o limitazioni diverse da quelle previste dalla legge: ogni restrizione viene considerata "non apposta" e non vincola né il pubblico ministero d'udienza né il giudice.
- Il procuratore onorario d'udienza può formulare richieste diverse da quelle del pubblico ministero titolare purché rientrino nei poteri conferiti dalla legge; la diversità di richiesta non è di per sé illegittima né motivo automatico di annullamento dell'atto.
- La mancata emersione di elementi nuovi (o l'emergere di elementi favorevoli, come una confessione) non impedisce automaticamente la modificazione della richiesta in udienza se non vi è un vizio di legge concreto e dimostrabile.
- In Cassazione i ricorsi basati su censure meramente motivazionali o che non prospettano specifiche violazioni normative o vizi processuali sono a rischio di inammissibilità; è importante indicare chiaramente l'illegittimità concreta e l'errore di diritto.
- Il ricorrente che propone ricorso infondato può essere condannato al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); valutare attentamente le prospettive di successo prima di proporre impugnazioni.
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