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Sentenza

Sentenza del 12/02/2016 n. 2810 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omessa motivazione. In particolare, sosteneva che i giudici di merito non avessero esaminato la questione relativa alla presunzione dell'Ufficio secondo cui l'intero maggior valore delle rimanenze, risultante dal confronto tra il valore dichiarato al 31 dicembre 1997 e quello rilevato al momento dell'accesso del 15 aprile 1998, sarebbe stato venduto nel corso del 1998. Secondo il ricorrente, si sarebbe dovuto rideterminare il valore delle giacenze, anziché presumere automaticamente la vendita della differenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non riguardasse l'omessa motivazione su un fatto storico, controverso e decisivo, come richiesto dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma contestasse piuttosto la legittimità dell'operato dell'Ufficio e una questione giuridica relativa al metodo di accertamento. Tale impostazione non è idonea a fondare un motivo di ricorso per omessa motivazione. Il contribuente è stato inoltre condannato al rimborso delle spese processuali, liquidate in Euro 2.625,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione

    Il vizio di motivazione deve riguardare un fatto storico, preciso, controverso e decisivo per il giudizio; non può essere utilizzato per censurare genericamente questioni giuridiche, valutazioni sull'operato dell'Ufficio o argomentazioni della sentenza.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Nel caso esaminato, il quesito di fatto ha evidenziato che la doglianza non riguardava un fatto storico, ma la legittimità del procedimento seguito dall'Amministrazione finanziaria, confermando l'inammissibilità del motivo.

  • D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40

    La modifica dell'art. 360, n. 5, c.p.c. ha delimitato il vizio di motivazione alla mancata, insufficiente o contraddittoria valutazione di un fatto controverso e decisivo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di omessa motivazione deve essere riferito a un fatto storico specifico, controverso e decisivo, non alla mancata risposta a una questione giuridica o a una contestazione sul metodo seguito dall'Amministrazione.
  • Se si sostiene che l'accertamento fiscale sia illegittimo perché fondato su presunzioni o su un errato calcolo delle rimanenze, la censura deve essere formulata come violazione o falsa applicazione delle norme che disciplinano l'accertamento, oppure come omesso esame di un fatto storico decisivo, se ne ricorrono i presupposti.
  • Una critica generica alla motivazione della sentenza o all'operato dell'Ufficio, priva dell'indicazione di uno specifico fatto storico decisivo non esaminato, può essere dichiarata inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta normalmente la soccombenza del contribuente e la condanna al pagamento delle spese processuali.

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