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Sentenza

Sentenza n. 2622/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato derivante dal Decreto ex L. 89/2001 - Rep. 3894 / 2021 - emesso dalla Corte di Appello di Napoli, depositato in Cancelleria il 02.08.2021, all''esito del procedimento nR.G. 325 / 2021 (legge Pinto).

Giustizia amministrativa202302813

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione del decreto ex l. 89/2001 della Corte di Appello di Napoli

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore Pinto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza al decreto ex l. 89/2001, passato in giudicato, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato a corrispondere euro 3.680,00, oltre interessi dalla domanda e spese processuali. Nel corso del giudizio, dopo la sospensione disposta in relazione all’innovazione dell’art. 5-sexies l. 89/2001 e alla necessità di rinnovare la domanda secondo le modalità telematiche della piattaforma SIAMM-Pintopaga, il Ministero ha integralmente eseguito il giudicato. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. L’Amministrazione ha chiesto la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere per l’intervenuto pagamento integrale delle somme dovute in esecuzione del giudicato. Ha tuttavia condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, in applicazione della soccombenza virtuale. Il giudice ha ritenuto decisivo che l’Amministrazione non avesse ottemperato tempestivamente al giudicato civile, costringendo il creditore a proporre il ricorso per ottemperanza e a subire anche la sospensione ex lege del giudizio, con ulteriore e ingiustificato prolungamento dell’attività processuale. Il contributo unificato non è stato ritenuto dovuto.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, al quale il ricorrente ha fatto ricorso per ottenere l’esecuzione del decreto passato in giudicato.

  • art. 5-sexies l. 89/2001

    La disposizione, come modificata con l’introduzione del comma 12-bis, ha determinato la sospensione del giudizio e la necessità di rinnovare la domanda di pagamento secondo le nuove modalità telematiche.

  • l. 89/2001

    Costituisce la base normativa del decreto Pinto posto in esecuzione, relativo all’equa riparazione per irragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
  • L’intervenuta esecuzione del giudicato non esclude la decisione sulle spese processuali, che possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • L’amministrazione che non esegue tempestivamente un giudicato, costringendo il creditore a instaurare un giudizio di ottemperanza, può essere condannata alle spese anche qualora adempia nel corso del processo.
  • La sospensione del giudizio derivante da una modifica legislativa delle modalità di pagamento non elimina, ai fini della regolazione delle spese, la rilevanza della precedente mancata tempestiva ottemperanza dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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