Corte di giustizia, Sentenza C-259/24
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 dicembre 2025. — S.A.S. Tenergie Development contro Directeur Régional des Douanes de Marseille e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Tribunal judiciaire de Marseille. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Procedure d’importazione e d’esportazione – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Trasmissione del fascicolo relativo alla domanda di sgravio alla Commissione europea – Sgravio automatico dei dazi – Responsabilità dello Stato membro – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. — Causa C-259/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha dichiarato irricevibile il rinvio pregiudiziale del tribunal judiciaire de Marseille perché la domanda si fondava su una premessa non dimostrata: che la Tenergie avesse effettivamente diritto allo sgravio ai sensi degli articoli 119 e 120 del codice doganale. In mancanza di una base fattuale sufficiente, la questione sull’obbligo di trasmissione del fascicolo alla Commissione ai sensi dell’articolo 116 era ipotetica. Di conseguenza, sono state dichiarate irricevibili anche le questioni successive sullo sgravio e sulla responsabilità dello Stato membro.
Rinvio pregiudiziale dichiarato irricevibile per difetto di base fattuale sulla premessa che l’importatore avesse diritto allo sgravio ai sensi degli articoli 119 e 120 del codice doganale dell’Unione, con conseguente inammissibilità delle questioni sull’articolo 116 e sulla responsabilità dello Stato.
La questione giuridica
Se l’articolo 116 del regolamento (UE) n. 952/2013 debba essere interpretato nel senso che impone alle autorità doganali nazionali di trasmettere alla Commissione il fascicolo della domanda di sgravio quando, secondo la premessa del giudice del rinvio, ricorrano le condizioni degli articoli 119 e 120 del medesimo codice; se l’eventuale omissione di tale trasmissione comporti lo sgravio dei dazi; e se, in subordine, tale omissione possa fondare la responsabilità dello Stato membro per violazione del diritto dell’Unione.
Principio di diritto
La Corte dichiara irricevibile un rinvio pregiudiziale quando la questione sottoposta presuppone, senza adeguato supporto nella decisione di rinvio e nel fascicolo, che siano soddisfatte le condizioni di applicazione degli articoli 119 e 120 del codice doganale; poiché l’articolo 116, paragrafo 3, opera solo se tali condizioni sono effettivamente dimostrate, la questione è ipotetica e, per riflesso, lo sono anche le questioni sulla conseguenza dello sgravio e sulla responsabilità dello Stato.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 116 del regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 119 del regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 120 del regolamento (UE) n. 952/2013
- Regolamento (CE) n. 515/97
Irricevibilità del rinvio pregiudiziale in materia di sgravio dei dazi doganali
La Corte, nella Nona Sezione, è stata adita in via pregiudiziale dal tribunal judiciaire de Marseille nell’ambito di una controversia tra la SAS Tenergie Development e l’amministrazione doganale francese relativa a un avviso di riscossione di dazi antidumping e compensativi su pannelli solari importati dalla Francia dopo essere stati spediti da Taiwan. La questione verteva sull’interpretazione dell’articolo 116 del regolamento (UE) n. 952/2013, codice doganale dell’Unione.
Fatti e procedimento principale
La Tenergie aveva importato tra dicembre 2013 e febbraio 2014 pannelli solari che, secondo le autorità francesi a seguito di un’indagine OLAF, erano in realtà originari della Cina. Dopo una prima fase di controlli e di atti di accertamento, annullati per violazione del diritto di essere ascoltata, l’amministrazione doganale ha emesso un nuovo avviso di accertamento nel settembre 2020 per EUR 2 405 887. La società ha quindi presentato due domande di sgravio fondate sugli articoli 119 e 120 del codice doganale, entrambe respinte.
Questioni pregiudiziali sollevate
Il giudice nazionale ha chiesto in sostanza:
- se, quando un operatore soddisfa le condizioni degli articoli 119 e 120 del codice doganale, l’articolo 116 imponga alle autorità nazionali di trasmettere il fascicolo alla Commissione;
- se l’eventuale mancata trasmissione comporti lo sgravio dei dazi e delle penalità;
- se tale mancata trasmissione possa fondare la responsabilità extracontrattuale dello Stato membro per violazione del diritto dell’Unione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 116 del regolamento (UE) n. 952/2013, che disciplina rimborso, sgravio e, in taluni casi, trasmissione del fascicolo alla Commissione;
- gli articoli 119 e 120 del medesimo regolamento, relativi rispettivamente all’errore delle autorità competenti e all’equità;
- il regolamento (CE) n. 515/97, menzionato dall’articolo 116, paragrafo 3, lettera c).
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda la propria giurisprudenza costante secondo cui il rinvio pregiudiziale richiede una controversia reale e una necessità oggettiva di interpretazione per la decisione del giudice nazionale. Non è consentito pronunciarsi su questioni ipotetiche o prive di collegamento sufficientemente dimostrato con i fatti del procedimento principale.
Nel caso di specie, la prima questione presupponeva che la Tenergie soddisfacesse le condizioni degli articoli 119 e 120 del codice doganale. Tuttavia, la decisione di rinvio non spiegava né dimostrava in che modo tali condizioni fossero effettivamente soddisfatte; anzi, dagli atti e dalla sentenza nazionale del 9 maggio 2023 sembrava emergere il contrario. La stessa risposta del giudice del rinvio a una richiesta di chiarimenti della Corte ha confermato che, al momento, non era possibile stabilire se tali condizioni ricorressero.
Poiché l’articolo 116, paragrafo 3, presuppone appunto che siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 119 o 120, la questione sull’obbligo di trasmissione del fascicolo è stata qualificata come ipotetica. Essendo la seconda e la terza questione dipendenti dalla prima, l’intero rinvio è stato dichiarato irricevibile.
Decisione
La Corte ha dichiarato irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale nel suo insieme. Ha inoltre precisato che il giudice del rinvio conserva la facoltà di presentare una nuova domanda, purché corredata di tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari a consentire una risposta utile.
Principio affermato
Il principio desumibile dalla pronuncia è che un rinvio pregiudiziale è irricevibile quando la sua soluzione dipende da una premessa fattuale non dimostrata nella decisione di rinvio, in particolare se non è provato che ricorrano le condizioni che, nel sistema del codice doganale, rendono applicabile l’obbligo di trasmissione del fascicolo alla Commissione.
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