Sentenza del 29/05/2015 n. 3131 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Iscrizione ipotecaria - Notifica - Atto pervenuto all'indirizzo del destinatario - Presunzione di conoscenza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguardava la validità della notificazione dell'atto di riscossione e, in particolare, la circostanza che l'atto fosse stato consegnato presso l'indirizzo del destinatario a una persona addetta alla casa. Il ricorrente metteva quindi in dubbio che tale consegna potesse produrre una valida conoscenza dell'atto.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato e si presume conosciuto dal destinatario ai sensi dell'art. 1335 c.c. Tale presunzione può essere superata soltanto dimostrando che il destinatario, senza propria colpa, si trovava nell'impossibilità di prendere cognizione dell'atto. La mera consegna a una persona addetta alla casa non è quindi sufficiente, di per sé, a invalidare la notifica. La decisione si pone in linea con Cass. n. 9111/2012.
Norme richiamate
Art. 1335 del codice civile
La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
La norma stabilisce una presunzione di conoscenza degli atti recettizi quando questi giungono all'indirizzo del destinatario. Il destinatario può vincere la presunzione solo fornendo la prova concreta di non aver potuto conoscere l'atto per una causa a lui non imputabile.
Massime di principio
- Quando un atto diretto a una persona giunge al suo indirizzo, opera normalmente una presunzione di conoscenza, anche se viene materialmente ricevuto da una persona addetta alla casa.
- La contestazione della notifica non può basarsi sulla sola mancata consegna personale o sulla mancata conoscenza effettiva dell'atto.
- Per superare la presunzione di conoscenza occorre dimostrare un'impossibilità concreta, non imputabile al destinatario, di prendere cognizione dell'atto.
- In materia di riscossione e iscrizione ipotecaria, è quindi essenziale verificare non solo chi abbia ricevuto l'atto, ma soprattutto se esso sia pervenuto all'indirizzo corretto e se il destinatario possa provare l'assenza di colpa nella mancata conoscenza.
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