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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44635/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che ha negato la concessione della liberazione condizionale a D'Afflitto e, in alternativa, ha concesso il differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute. Il ricorrente deduce vizio di violazione di legge e difetto di motivazione, contestando che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato il "sicuro ravvedimento" emergente dal comportamento durante la detenzione (attività lavorativa, liberazioni anticipate per semestri, versamenti mensili di euro 80 a favore di un'associazione per vittime), nonché la presunta contraddizione tra il diniego della liberazione condizionale e la concessione del differimento per motivi di salute. Inoltre era stata eccepita la tardiva notifica dell'avviso di udienza.

La decisione

Il giudice ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la rinuncia del difensore all'eccezione sulla tardiva notifica (sanatoria ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen.). Sul merito ha confermato il carattere discrezionale dell'accertamento circa il "sicuro ravvedimento" e lo ha considerato adeguatamente motivato: il Tribunale aveva rilevato un atteggiamento deresponsabilizzante del ricorrente che non ha pienamente riconosciuto il disvalore dei fatti, attribuendo le cause alla sfortuna o al destino, e ha ritenuto che i versamenti mensili non siano prova di un pentimento genuino. Ha inoltre chiarito che il requisito del "sicuro ravvedimento" per la liberazione condizionale non coincide con l'assenza di pericolosità sociale che può giustificare il differimento dell'esecuzione per motivi di salute; dunque non sussiste contraddizione tra i provvedimenti. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 183 cod. proc. pen.

    La rinuncia del difensore a dedurre la nullità derivante dalla tardiva comunicazione dell'udienza determina la sanatoria; l'eccezione sulla mancata notificazione tempestiva non è stata dunque più rilevabile.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2021, Rv. 281366)

    Richiamata per definire il contenuto probatorio e argomentativo richiesto per ritenere il "sicuro ravvedimento" e la necessità di una revisione critica delle scelte criminali, con valutazione prognostica sulla futura condotta.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014, Rv. 261269)

    Richiamata per affermare che il "sicuro ravvedimento" non è presupposto richiesto per il differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute; il differimento si fonda su valutazione della pericolosità sociale e condizioni che rendono possibile la misura alternativa.

Massime di principio

  • La prova di un "sicuro ravvedimento" richiede una revisione critica e consapevole del comportamento passato; atti isolati (es. versamenti periodici) possono essere valutati come insufficienti se non accompagnati da chiaro riconoscimento della responsabilità e cambiamento di vita.
  • La concessione del differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute è valutazione autonoma rispetto alla liberazione condizionale: l'assenza di spiccata pericolosità sociale che giustifica il differimento non implica automaticamente la sussistenza del requisito del "sicuro ravvedimento" necessario per la liberazione condizionale.
  • Le decisioni discrezionali del giudice di merito, se adeguatamente motivate, sono difficilmente censurabili in sede di legittimità; è quindi cruciale che la motivazione espliciti le ragioni fattuali e logiche che hanno condotto alla decisione.
  • La rinuncia espressa del difensore a far valere vizi procedurali (es. tardiva notifica dell'avviso d'udienza) produce la sanatoria ex art. 183 c.p.p., rendendo inammissibili tali censure successivamente.
  • In valutazioni prognostiche sulla pericolosità e sul ravvedimento il giudice può considerare anche il linguaggio e l'atteggiamento del condannato nel ricostruire le cause del comportamento passato; attribuzioni a fattori esterni ("sfortuna", "destino") possono indebolire la persuasività di una richiesta di liberazione condizionale.

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