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Sentenza

Sentenza n. 989/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento 1. del provvedimento di esclusione - decreto prot. -OMISSIS--OMISSIS- dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia, comunicato via p.e.c. in data 10 luglio 2025, con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla procedura concorsuale per assenza dei requisiti di ammissione alla stessa procedura; 2. della graduatoria definitiva del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I° e II° grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art.3, comma 8, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n.205, bandito con D.D.G. prot. n. -OMISSIS- del 10 dicembre 2024 --OMISSIS-Discipline Letterarie nell'Istruzione Secondaria di II Grado, allegata al D.D.G. prot. n. -OMISSIS- in data 11 luglio 2025 e pubblicata sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in data 11 luglio 2025, nella parte in cui non prevede l'inclusione della ricorrente nella posizione alla stessa spettante in base al punteggio concorsuale ottenuto; 3. di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preliminare, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché incognito, solo nella parte eventualmente lesiva degli interessi dell’odierna ricorrente; - nonché per: - Ordinare all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia di riformare la graduatoria definitiva di merito -OMISSIS- – Discipline Letterarie nell’Istruzione Secondaria di II° Grado, ammettendovi la ricorrente; - Condannare l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia al risarcimento del danno, da quantificarsi anche in via equitativa.

Giustizia amministrativa202501488

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da una procedura concorsuale per l'asserita mancanza dei requisiti di accesso e conseguente mancata inclusione nella graduatoria definitiva di merito

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, candidata al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, aveva conseguito un punteggio complessivo ritenuto idoneo all'inserimento nella graduatoria dei vincitori. L'USR Puglia, verificati i titoli di accesso, aveva contestato la validità di 30 CFU integrativi conseguiti presso una Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, relativi a insegnamenti di lingua e letteratura latina, geografia culturale, storia medievale e storia romana, disponendo l'esclusione per carenza dei requisiti di ammissione. La ricorrente ha dedotto: in via preliminare, l'omesso riscontro dell'amministrazione alla richiesta dei dati di un controinteressato, ai fini dell'integrazione del contraddittorio; nel merito, violazione e falsa applicazione del bando quale lex specialis e dei criteri di valutazione dei CFU, violazione dell'art. 97 Cost., violazione del giusto procedimento, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, irrazionalità manifesta e illogicità. Ha sostenuto che la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici fosse autorizzata a rilasciare CFU equiparati a quelli universitari e che i corsi singoli fossero validi per l'accesso ai concorsi docenti. Ha inoltre contestato il momento della verifica, avvenuta dopo il superamento della prova orale, e la qualificazione dei CFU come extracurricolari. Le amministrazioni hanno eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Puglia in favore del TAR Lazio, l'inammissibilità per omessa notifica ai controinteressati e il difetto di interesse o l'improcedibilità per omessa impugnazione degli atti presupposti, chiedendo comunque il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo applicabile l'art. 13, comma 1, c.p.a., poiché il ricorso riguardava atti dell'USR Puglia con effetti diretti limitati alla formazione della graduatoria regionale. Ha aggiunto che, anche ipotizzando effetti ultraregionali, la competenza sarebbe rimasta al TAR nella cui circoscrizione ha sede l'autorità periferica emanante, non al TAR Lazio, e che la ricorrente non aveva dedotto vizi derivanti dall'illegittimità di atti statali. Ha poi prescisso dalle ulteriori questioni di rito, respingendo il ricorso nel merito. Quanto ai CFU, il Collegio ha ritenuto che la disciplina delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici abbia carattere eccezionale e sia di stretta interpretazione. Tali scuole sono abilitate esclusivamente a erogare corsi triennali equivalenti alla classe L-12 e, alle condizioni previste, corsi biennali di secondo ciclo equivalenti alla classe LM-94 ai soli fini professionali e concorsuali inerenti all'interpretariato, alla traduzione e alla mediazione linguistica. Il riconoscimento o accreditamento ministeriale non abilita automaticamente le SSML a organizzare ulteriori corsi autonomi per il conseguimento di CFU né a rilasciare attestazioni aventi valore legale. La ricorrente non ha dimostrato che i CFU fossero inseriti nel percorso formativo autorizzato della scuola né di averli conseguiti come studentessa interna; le certificazioni prodotte riguardavano singoli esami. Pertanto, i crediti non potevano integrare il titolo di accesso richiesto dal bando. È stata respinta anche la censura relativa al momento della verifica, poiché il bando consentiva all'USR di accertare il possesso dei requisiti in qualsiasi momento della procedura e di disporre l'esclusione con provvedimento motivato. La contestazione sulla qualificazione dei corsi come singoli o extracurricolari è stata respinta per le medesime ragioni. Ricorso respinto; spese integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    La competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione si producono direttamente gli effetti dell'atto; per atti di autorità periferiche, anche aventi effetti ultraregionali, rileva la sede dell'autorità emanante.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente e dalle amministrazioni in relazione alla notificazione ai controinteressati e all'integrazione del contraddittorio; la questione è stata assorbita per l'infondatezza nel merito.

  • art. 97 Cost.

    Invocato in relazione ai principi di buon andamento, imparzialità e leale collaborazione; le censure fondate su tali principi sono state ritenute non idonee a superare la legittimità dell'esclusione.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    La disciplina eccezionale delle SSML, in quanto derogatoria, è soggetta a stretta interpretazione e non può essere applicata analogicamente oltre i casi previsti.

  • art. 1, comma 2, d.M. 10 gennaio 2002, n. 38

    le SSML "rilasciano, ove istituite e attivate ai sensi del presente regolamento, titoli di studio, conseguibili al termine di corsi di studi superiori di durata triennale, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi rilasciati dalle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree in mediazione linguistica L-12"

    Le SSML sono abilitate a rilasciare titoli equipollenti limitatamente ai corsi triennali autorizzati nella classe L-12.

  • art. 4, comma 6, d.M. 3 maggio 2018, n. 59

    i titoli di studio rilasciati all’esito dei corsi di secondo ciclo sono equivalenti alle lauree magistrali della classe LM-94 "ai soli fini professionali e concorsuali inerenti all’interpretariato, alla traduzione ed alla mediazione linguistica"

    L'equivalenza dei titoli di secondo ciclo delle SSML è eccezionale e limitata ai soli fini professionali e concorsuali espressamente indicati.

  • art. 4, comma 6, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    Il bando può prevedere la partecipazione con riserva di accertamento dei requisiti e l'esclusione in qualsiasi momento della procedura in caso di carenza degli stessi.

  • art. 4, comma 5, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    le amministrazioni che bandiscono le procedure selettive si riservano di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai vincitori della procedura

    La verifica dei requisiti e delle dichiarazioni dei candidati può essere effettuata anche successivamente al superamento delle prove.

  • D.M. 22 dicembre 2023, n. 255, art. 3

    gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal presente decreto possono essere conseguiti tramite corsi di laurea o di diploma accademico e tramite corsi singoli universitari o accademici

    La previsione sui corsi singoli universitari o accademici non estende alle SSML, in assenza di specifica base normativa, l'autorizzazione a erogare autonomi corsi per il conseguimento di CFU con valore legale.

  • D.M. 9 maggio 2017, n. 259, Tabella A, nota 8

    Individua i CFU nei pertinenti settori scientifico-disciplinari necessari per l'accesso alla classe di concorso interessata.

Massime di principio

  • Le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici possono rilasciare titoli aventi valore legale esclusivamente nell'ambito dei percorsi espressamente autorizzati dalla disciplina di settore: corsi triennali equivalenti alla classe L-12 e corsi biennali di secondo ciclo equivalenti alla classe LM-94 nei soli limiti professionali e concorsuali previsti dalla legge.
  • Il riconoscimento o accreditamento ministeriale di una Scuola Superiore per Mediatori Linguistici non comporta, in assenza di un'espressa previsione normativa, l'abilitazione implicita a organizzare corsi autonomi per il mero conseguimento di CFU né a rilasciare attestazioni di tali crediti con valore legale.
  • La disciplina eccezionale che attribuisce alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici specifiche equipollenze o equivalenze deve essere interpretata restrittivamente e non può essere estesa analogicamente a percorsi formativi o titoli diversi da quelli espressamente previsti.
  • Nelle procedure concorsuali, l'amministrazione può verificare il possesso dei requisiti di ammissione e la validità dei titoli dichiarati anche dopo lo svolgimento o il superamento delle prove, qualora il bando preveda la partecipazione con riserva di accertamento e l'esclusione in qualsiasi momento della procedura.
  • Ai fini dell'accesso a un concorso, il candidato che invoca CFU conseguiti presso una Scuola Superiore per Mediatori Linguistici deve dimostrare che tali crediti rientrino nel percorso formativo autorizzato della scuola e, ove rilevante, che siano stati conseguiti nell'ambito del percorso interno autorizzato; la mera certificazione di singoli esami non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciScuolaCompetenzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicitàDecadenza e tardività

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