Sentenza n. 10427/2026 - Roma, Sezione 1B
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento previa adozione di misure cautelari monocratiche e collegiali ai sensi degli artt. 55, 56 c.p.a., con riserva espressa di proporre motivi aggiunti - del provvedimento del 10.02.2026 n. -OMISSIS- della Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con cui la concorrente Sig.ra -OMISSIS- veniva giudicata inidonea in considerazione del profilo sanitario ritenuto non compatibile con quello previsto e, in particolare, per aver riportato il coefficiente _3-3_ nell’apparato _AVERI-OR_ in quanto le è stata riscontrata la diagnosi di “rinocongiuntivite allergica stagionale con sensibilizzazione a più inalanti”; - di tutti gli altri presupposti, conseguenti o consequenziali, ancorché non conosciuti. e, conseguentemente, - con richiesta di immediata riammissione della ricorrente alle fasi successive del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale dell'Arma dei Carabinieri e pertanto contestuale inserimento della Sig.ra -OMISSIS- nella pubblicazione imminente della graduatoria finale di merito del predetto concorso, avendo la stessa positivamente superato tutte le prove concorsuali previste, fatta eccezione per il giudizio erroneo ed illegittimo di inidoneità psico-fisica qui impugnato. e, in via del tutto subordinata e laddove ritenuto strettamente necessario, - con richiesta di espletamento della verificazione ex artt. 19 e 66 c.p.a. con riguardo alla idoneità fisica della Sig.ra -OMISSIS-. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 5\5\2026 :
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità psico-fisica e conseguente graduatoria del concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio della Commissione per gli accertamenti psico-fisici, che le aveva attribuito il coefficiente 3-3 nell’apparato AVEI-OR, ritenendola non idonea al reclutamento a causa di una rinocongiuntivite allergica stagionale con sensibilizzazione a più inalanti. Ha chiesto l’annullamento dell’atto, la riammissione alle successive fasi concorsuali e, in via subordinata, lo svolgimento di una verificazione sulla propria idoneità fisica. Con motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione alla graduatoria nel frattempo pubblicata. Ha contestato l’accertamento medico, sostenendo in particolare che la Commissione avrebbe considerato un mero rischio futuro e che la verificazione non avrebbe adeguatamente risposto ai quesiti sottoposti.
La decisione
Il TAR, definendo il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti. La verificazione disposta dal giudice e affidata alla Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica militare ha confermato la sussistenza dell’affezione e l’inidoneità al reclutamento ai sensi del d.m. 4 giugno 2014, codice 147, profilo 4 AV-OR. Il Collegio ha ritenuto che l’Organo verificatore avesse risposto pienamente ai quesiti e non si fosse limitato a rilevare un rischio ipotetico, avendo formulato un giudizio diagnostico sulla gravità dei sintomi allergici potenzialmente sviluppabili e sulla loro incompatibilità con le mansioni dell’allievo carabiniere. L’accertamento medico è stato considerato condotto con rigoroso metodo scientifico e apparentemente esente da illogicità o irrazionalità; pertanto il giudice non ha ravvisato ragioni per discostarsene. Le spese di verificazione, liquidate in euro 500,00, sono state poste a carico della ricorrente, mentre le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando l’istruttoria è completa e le parti sono state sentite.
artt. 19 e 66 c.p.a.
Costituiscono la base normativa della verificazione disposta dal giudice per accertare l’idoneità fisica della candidata.
d.m. 4 giugno 2014, codice 147, profilo 4 AV-OR
La disciplina sanitaria concorsuale è stata applicata per ritenere incompatibile con il reclutamento l’affezione allergica accertata.
artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustificano l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della tutela dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Concorre a fondare l’ordine di oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Nelle procedure di reclutamento militare, il giudizio di inidoneità psico-fisica può fondarsi non soltanto sulla sintomatologia attuale, ma anche sull’accertata affezione e sulla concreta possibilità di sviluppare manifestazioni gravi incompatibili con le mansioni da svolgere, quando tale valutazione sia prevista dalla disciplina sanitaria concorsuale.
- Il giudice amministrativo può fare proprie le conclusioni di una verificazione medico-legale quando l’organo verificatore abbia risposto ai quesiti assegnati, abbia utilizzato un metodo scientificamente rigoroso e il relativo accertamento non presenti profili di illogicità o irrazionalità.
- La mera asintomaticità attuale non esclude l’inidoneità al reclutamento militare se le sensibilizzazioni e l’affezione accertate espongono il candidato a un rischio di sintomi gravi ritenuti incompatibili con il servizio, secondo i parametri normativi applicabili.
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