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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31389/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva riconosciuto responsabile di una condotta di prelievo abusivo di somme da una carta di credito intestata a un terzo, con successivo trasferimento delle somme su strumenti di pagamento a lui intestati. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 521 c.p.p., sostenendo un difetto di correlazione tra imputazione e decisione. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 192 c.p.p. e il vizio di motivazione in ordine agli elementi costitutivi della frode informatica, contestando la tenuta del ragionamento probatorio. Con il terzo motivo ha censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenendo non ostativa la propria posizione. Con il quinto motivo ha contestato la mancata esclusione della recidiva, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza o equivalenza e la quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla correlazione tra imputazione e sentenza, osservando che la condanna riguardava proprio il fatto contestato. Ha ritenuto generico il motivo sulla prova e sulla sussistenza della frode informatica, perché riproduttivo di censure già esaminate e disattese dalla Corte di appello, che aveva valorizzato gli esiti delle indagini e della perquisizione/sequestro. Ha giudicato manifestamente infondato il motivo sulla particolare tenuità del fatto, poiché la Corte territoriale aveva correttamente ravvisato una condizione ostativa nell'abitualità del comportamento desunta dai numerosi precedenti penali per condotte fraudolente informatiche. Ha infine ritenuto manifestamente infondato il motivo su recidiva, attenuanti generiche e dosimetria della pena, evidenziando che la Corte di appello aveva motivato sulla maggiore pericolosità dell'imputato e sulla congruità della pena già ridotta per le attenuanti generiche. L'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 521 c.p.p.

    La Corte esclude la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza perché la condanna è stata pronunciata per il medesimo fatto descritto nell'imputazione.

  • art. 192 c.p.p.

    La censura sulla valutazione della prova è dichiarata generica quando si limita a riproporre doglianze già esaminate e logicamente disattese dal giudice di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando il comportamento risulta abituale, anche in presenza di precedenti penali specifici per condotte analoghe.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è valorizzata quale indice di rafforzata pericolosità dell'imputato, specie in presenza di plurimi precedenti specifici.

Massime di principio

  • Non sussiste violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza quando la decisione di merito afferma la responsabilità esattamente per la condotta contestata, senza mutamento del fatto storico.
  • Nel giudizio di legittimità, le doglianze sulla valutazione della prova sono inammissibili se meramente reiterative di questioni già dedotte in appello e puntualmente disattese con motivazione logica e coerente.
  • La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il giudice di merito accerti l'abitualità del comportamento, valorizzando precedenti penali specifici per reati analoghi o della stessa natura.
  • La recidiva e la mancata prevalenza delle attenuanti generiche possono essere confermate con motivazione sintetica ma sufficiente, se il giudice evidenzia plurimi precedenti specifici e la congruità della pena già mitigata da attenuanti riconosciute.

Come è indicizzato

MaterieFrode informaticaImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiReati informaticiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

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