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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36799/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di vendita del 14 novembre 2001, con successive integrazioni del 2007, relativo a un appartamento e a un garage. La promissaria acquirente ha chiesto l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. nei confronti della società, assumendo che gli atti fossero riferibili a quest’ultima perché sottoscritti da un soggetto che era al tempo stesso titolare dell’impresa individuale e legale rappresentante della società. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno per il mancato utilizzo degli immobili. La società ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e l’improcedibilità della domanda. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la ricorrente ha proposto tre motivi per cassazione: 1) violazione degli artt. 77 e 100 c.p.c., sostenendo che la procura al difensore della società sarebbe stata viziata perché conferita da un soggetto privo di poteri sostanziali; 2) violazione dell’art. 2498 c.c. e dei principi in tema di trasformazione societaria, deducendo l’unicità sostanziale tra impresa individuale e società e la conseguente riferibilità del preliminare alla società, senza necessità di cessione formale; 3) violazione dell’art. 81 c.p.c., lamentando che la tardiva costituzione della società e alcune sue difese sarebbero state incompatibili con la negazione della titolarità passiva del rapporto e avrebbero implicato un riconoscimento della stessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la disciplina invocata sulla rappresentanza processuale ex art. 77 c.p.c. non si applica al caso di specie: la società era rappresentata dal proprio legale rappresentante ai sensi dell’art. 75 c.p.c., e non era stata tempestivamente contestata la validità della procura nei precedenti gradi. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché non risultava provato alcun conferimento della ditta individuale in società né una trasformazione societaria; inoltre, nel preliminare non vi era alcun riferimento alla società, sicché spettava alla parte attrice dimostrare che l’obbligazione assunta personalmente dal sottoscrittore fosse riferibile alla società convenuta. La Corte ha anche osservato che, in presenza di "doppia conforme", la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. era inammissibile. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specifica individuazione dell’error in iudicando e, per la parte riferita al vizio motivazionale, per la doppia conforme; ha inoltre ribadito che la contestazione della titolarità passiva del rapporto è una mera difesa, proponibile anche oltre il termine dell’art. 167, comma 2, c.p.c., e che nella specie non risultava provata la riferibilità della domanda ex art. 2932 c.c. alla società. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    l’azione per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto può essere proposta solo nei confronti del soggetto che sia effettivamente parte del preliminare o comunque risulti provata la riferibilità del rapporto sostanziale al convenuto.

  • art. 77 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di rappresentanza processuale, ma ritenuto non pertinente al caso in cui la società stia in giudizio tramite il proprio legale rappresentante.

  • art. 75 c.p.c.

    la società è rappresentata in giudizio dalla persona che la rappresenta secondo legge o statuto; il legale rappresentante ha potere sostanziale e processuale di agire e resistere in giudizio.

  • art. 100 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente, ma non idoneo a fondare la censura proposta nei termini esposti.

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la tardività delle difese della convenuta, ma la contestazione della titolarità passiva è stata qualificata come mera difesa e quindi non soggetta alla preclusione invocata.

  • art. 167 c.p.c.

    il termine decadenziale per le eccezioni non impedisce la contestazione della titolarità passiva del rapporto, che è mera difesa e può essere proposta anche oltre il termine.

  • art. 2489 c.c.

    richiamato impropriamente dalla ricorrente; la Corte osserva che la norma invocata era comunque inconferente rispetto alla vicenda, che semmai avrebbe potuto porre un problema di conferimento di ditta individuale in società.

  • art. 2556 c.c.

    la prova dell’eventuale conferimento di azienda o ditta in società richiede la forma scritta.

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato per sostenere la titolarità del diritto azionato; la Corte ribadisce che la titolarità del rapporto sostanziale deve essere provata dall’attore se contestata, salvo riconoscimento o difese incompatibili.

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come parametro delle censure; la Corte dichiara inammissibili le doglianze motivazionali per la presenza di doppia conforme e respinge quelle di violazione di legge perché infondate o generiche.

  • art. 274 c.p.c.

    istanza di riunione di cause rigettata per mancanza di ragioni di opportunità o necessità del simultaneus processus.

  • art. 348 ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002

    dà titolo all’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come base del contributo unificato cui si aggiunge l’ulteriore importo in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Il legale rappresentante di una società è il soggetto munito, per legge o per statuto, del potere di rappresentanza processuale e sostanziale dell’ente; la contestazione della sua veste deve essere tempestiva e supportata da prova contraria specifica.
  • La mera contestazione della titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio costituisce una difesa di merito e non un’eccezione in senso stretto soggetta alla preclusione dell’art. 167, comma 2, c.p.c.
  • Chi agisce per l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. deve provare che il convenuto sia effettivamente parte del preliminare o che l’obbligazione sia a lui giuridicamente riferibile; in mancanza, la domanda va respinta.
  • L’eventuale riferibilità a una società di obbligazioni assunte da una persona fisica richiede prova rigorosa del trasferimento o conferimento dell’attività, nei casi prospettati anche in forma scritta.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in cassazione nei limiti previsti dall’art. 348-ter c.p.c.
  • La censura di violazione di legge in cassazione deve indicare in modo specifico la norma asseritamente violata e il preciso errore di diritto denunciato; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareCompravendita immobiliareImpugnazioni
RamiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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