Sentenza n. 2251/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione del provvedimento di silenzio-rigetto del Prefetto della Provincia di Napoli, maturato in data 6 ottobre 2025, sul ricorso gerarchico presentato contro il decreto di rigetto, Cat. n. 6F/2025 del 09.06.2025 del Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nola.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto del Prefetto sul ricorso gerarchico contro il diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso caccia
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d’armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto contro il diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso caccia. Il diniego era motivato sulla base di vari precedenti di polizia riferiti al ricorrente, alla moglie convivente e al genero non convivente, dai quali l’amministrazione aveva desunto l’assenza di garanzia circa il non abuso delle armi. Il ricorrente ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, contestando la rilevanza attuale dei precedenti e la loro idoneità a fondare un giudizio di inaffidabilità, anche considerando che gli stessi erano anteriori a precedenti rinnovi della licenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, dopo l’accoglimento cautelare con ordine di motivato riesame, l’amministrazione ha rinnovato il porto d’armi in data 9 marzo 2026. Il Collegio ha escluso la cessazione della materia del contendere, non essendo chiaro se il rinnovo fosse il risultato di un autonomo procedimento di riesame o della mera esecuzione della misura cautelare. Ha tuttavia ritenuto la dichiarazione del difensore idonea a manifestare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ai fini delle spese, il TAR ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo fondate le censure di difetto di istruttoria e motivazione: i precedenti posti a fondamento del diniego erano risalenti e l’amministrazione non ne aveva valutato adeguatamente la rilevanza attuale ai fini dell’affidabilità del richiedente, anche perché anteriori a precedenti rinnovi. Il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Disposizione posta a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il rinnovo di un titolo amministrativo successivo alla proposizione del ricorso può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e quindi l’improcedibilità del giudizio quando il ricorrente non abbia più un’utilità concreta dalla decisione, anche se non sia possibile stabilire se il rinnovo derivi da un autonomo riesame o dall’esecuzione di una misura cautelare.
- La cessazione della materia del contendere richiede che dagli atti risulti con certezza il carattere pienamente satisfattivo e definitivo dell’attività amministrativa sopravvenuta; in mancanza di tale certezza, il giudizio può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nel valutare l’affidabilità del richiedente il rinnovo di una licenza di porto d’armi, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria e una motivazione attuali e individualizzate sulla rilevanza dei precedenti di polizia, senza fondare il diniego soltanto sulla loro esistenza risalente.
- La risalenza dei precedenti e il fatto che essi siano anteriori a precedenti rinnovi della licenza costituiscono circostanze che devono essere specificamente ponderate nel giudizio amministrativo di inaffidabilità e di possibile abuso delle armi.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte sarebbe risultata soccombente sulla base della fondatezza delle censure dedotte.
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