Sentenza n. 526/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Rimini n. 78 del 18/03/2025 avente ad oggetto “approvazione del progetto di area per a disciplina degli arredi e dei dehors del Lungomare Sud e Parco del Mare” a seguito della quale è stato approvato il Progetto d’Area per la disciplina degli arredi e dei dehors del Lungomare Sud e Parco del Mare; - ed altresì, in parte qua, del Progetto di Area per la disciplina degli arredi e dei dehors del Lungomare sud e Parco del mare di cui all’allegato A alla delibera di giunta comunale del Comune di Rimini n. 78 del 18/03/2025, pagina 23 - P02 Disposizioni generali – dove si stabilisce che “le occupazioni con arredi ed impianti per la somministrazione di alimenti e bevande sono consentite esclusivamente ai pubblici esercizi che abbiano ingressi e/o uscite direttamente sulle aree del Lungomare e del Parco del Mare (definite parco urbano e parco attrezzato nelle tavole P01)”; - di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso presupposto, conseguente e/o connesso, ancorché allo stato non noto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del provvedimento prot. n. 0163247/2025 del 12.05.2025 di diniego alla richiesta di occupazione suolo pubblico in riferimento alla istanza del 03.03.2025 prot. n. 72751 concernente il rilascio di concessione per l’occupazione di porzione in area ex Oriental Park presentata dal soc. Dolcevita srl; - di comunicazione di accoglimento prot. n. 0136342/2025 del 18/04/2025 della richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche prot. n. 0445601 e successiva integrazione del 08.04.2025 prot. n. 0121632 concernente il rilascio della concessione per l’occupazione di una porzione di suolo pubblico in Lungomare Murri – ex area Oriental Park, presentata da soc. M.G. GESTIONI srl; - di autorizzazione temporanea per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche n. 2025/405 rilasciata dal Dirigente del Settore Marketing Territoriale, Water Front e Nuovo Demanio del Comune di Rimini in favore di soc. M.G. Gestioni srl; - nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, annesso e connesso, ancorché non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta comunale di approvazione del Progetto d’Area per la disciplina degli arredi e dei dehors del Lungomare Sud e del Parco del Mare, nella parte in cui limita l’occupazione del suolo pubblico ai pubblici esercizi con ingressi o uscite direttamente sulle aree interessate; diniego della concessione richiesta dalla ricorrente e autorizzazione rilasciata a un esercizio concorrente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la deliberazione della Giunta comunale e il relativo Progetto d’Area, sostenendo che la Giunta fosse incompetente ad adottare una disciplina avente natura sostanzialmente regolamentare, spettante al Consiglio comunale. Ha dedotto la violazione degli artt. 117, 24, 97 e 113 Cost., dell’art. 7 e degli artt. 42, 48 e 107 d.lgs. 267/2000, dell’art. 1 l. 241/1990 e dell’art. 2 del regolamento comunale n. 18/2018, nonché eccesso di delega, sviamento, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione. Ha inoltre dedotto disparità di trattamento, illogicità manifesta e irragionevolezza, sostenendo che il requisito dell’accesso diretto al Lungomare favorisse ingiustificatamente gli esercizi con affaccio diretto. Con motivi aggiunti ha impugnato il diniego della propria richiesta di occupazione per il 2025, l’accoglimento della richiesta di un’altra società e la relativa autorizzazione temporanea, deducendo l’invalidità derivata degli atti e, in via autonoma, l’illegittima integrazione postuma della motivazione del diniego mediante il richiamo a regolamenti comunali non menzionati in precedenza. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per la mancata adesione a un accordo di programma e per la mancata impugnazione del regolamento comunale CUP e Canone Mercatale, chiedendo comunque il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo, ritenendo infondata la censura di incompetenza. L’art. 2 del regolamento comunale n. 18/2018 attribuisce espressamente alla Giunta, sentite le associazioni di categoria, il potere di approvare Progetti d’Area destinati alla disciplina di dettaglio dell’offerta commerciale, consentendo non solo specificazioni tecniche, ma anche ulteriori obblighi e prescrizioni richiesti dalle caratteristiche dell’area. La previsione contestata è stata quindi ritenuta adottata nell’ambito della competenza comunale e coerente con l’obiettivo di assicurare l’ordinato svolgimento delle attività e la riqualificazione urbana e ambientale del Lungomare. Il criterio dell’accesso diretto è stato inoltre ritenuto coerente con la priorità riconosciuta agli esercizi frontisti dall’art. 55 del regolamento comunale CUP e Canone Mercatale. Il giudice ha escluso la manifesta arbitrarietà, illogicità o irragionevolezza e la disparità di trattamento, trattandosi di un criterio oggettivo applicato in ragione della conformazione dei luoghi. Il diniego alla ricorrente e l’autorizzazione alla controinteressata sono stati ritenuti legittimi perché il locale della controinteressata disponeva di due uscite dirette sul Lungomare, mentre il ristorante della ricorrente, collocato in un condominio e separato dal Lungomare dalla rampa del garage condominiale, ne era privo. Le eccezioni preliminari sono state assorbite. I motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché gli atti impugnati avevano esaurito i loro effetti nel 2025, e comunque infondati nel merito: le censure derivata e relativa alla motivazione non sono state ritenute fondate, trattandosi di decisioni autonome sorrette da autonoma motivazione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 2 del regolamento comunale n. 18/2018 del Comune di Rimini
Con deliberazione di Giunta Comunale, sentite le Associazioni di Categoria interessate, possono essere approvati “Progetti di Area” destinati alla disciplina di dettaglio dell’offerta commerciale in determinate zone del territorio comunale. [...] Con i Progetti di Area sono definite le specificazioni di natura tecnica [...] e possono essere introdotti ulteriori obblighi o altre prescrizioni ove lo richiedano le specifiche caratteristiche dell’area, in vista della sua piena valorizzazione.
La disposizione attribuisce alla Giunta il potere di approvare Progetti d’Area contenenti, oltre a specificazioni tecniche, ulteriori obblighi e prescrizioni giustificati dalle caratteristiche della zona.
art. 55 del Regolamento comunale CUP e Canone Mercatale
Nell'ipotesi di occupazione sul lato stradale del marciapiede, l'estensione in lunghezza dell'occupazione potrà estendersi oltre il fronte dell'esercizio a condizione che il medesimo spazio non sia richiesto dall'eventuale attività commerciale [...] frontista. E' in ogni caso fatta salva la priorità del diritto di occupazione da parte del frontista.
La previsione è stata valorizzata quale criterio coerente con la priorità dell’esercizio frontista nell’occupazione del suolo pubblico.
art. 42, comma 2, lett. a), d.lgs. 267/2000
La censura fondata sulla competenza regolamentare del Consiglio comunale è stata respinta, poiché il Progetto d’Area è stato qualificato come atto di disciplina di dettaglio adottabile dalla Giunta in base al regolamento comunale.
artt. 48 e 107 d.lgs. 267/2000
La decisione ha ritenuto legittimo l’esercizio da parte della Giunta del potere previsto dal regolamento comunale per l’approvazione del Progetto d’Area.
art. 1 l. 241/1990
Il richiamo ai principi generali dell’azione amministrativa non ha condotto all’annullamento, essendo stata ritenuta legittima e ragionevole la disciplina adottata.
Massime di principio
- Un regolamento comunale può demandare alla Giunta l’approvazione di Progetti d’Area contenenti non soltanto specificazioni tecniche, ma anche ulteriori obblighi e prescrizioni, quando tali misure siano richieste dalle caratteristiche specifiche della zona e siano funzionali alla sua valorizzazione e all’ordinato svolgimento delle attività.
- La previsione secondo cui l’occupazione di suolo pubblico per tavolini e arredi è riservata agli esercizi pubblici con ingressi o uscite direttamente affacciati sull’area interessata rientra nella discrezionalità dell’amministrazione comunale, purché sia coerente con la conformazione dei luoghi e con l’obiettivo di assicurare un ordinato utilizzo dello spazio pubblico.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle scelte comunali di regolazione dell’uso del suolo pubblico non può sostituirsi alla valutazione amministrativa e resta limitato ai casi di manifesta arbitrarietà, illogicità o irragionevolezza; un criterio oggettivo e uniformemente applicabile non determina, di per sé, disparità di trattamento.
- I provvedimenti relativi a singole annualità di occupazione del suolo pubblico diventano improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, quando abbiano esaurito i propri effetti temporali, ferma restando la possibilità di rilevarne anche l’infondatezza nel merito.
- La motivazione di un diniego riferito a una specifica annualità non è illegittimamente integrata mediante il richiamo a elementi contenuti in decisioni precedenti quando ciascun provvedimento costituisca una determinazione distinta e sia autonomamente motivato sulla base della disciplina applicabile.
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