Sentenza n. 651/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 196/24 emessa dal Tribunale di Marsala, Sez. Lavoro, con la quale è stata disposta condanna del Ministero dell’Istruzione e del merito ad attribuire alla ricorrente la a Carta del Docente, di cui all’art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015, per tutti gli anni di servizio di insegnamento svolto a tempo determinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala che aveva condannato il Ministero ad attribuire alla ricorrente la Carta del Docente per gli anni di servizio a tempo determinato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 196/2024 del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, passata in giudicato il 25 luglio 2025, con la quale era stato disposto l'accreditamento in suo favore del bonus relativo alla Carta del Docente, nella misura di euro 1.000,00, per gli anni di servizio di insegnamento svolto a tempo determinato. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero e ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato. Il ricorso è stato notificato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, poiché la sentenza era stata notificata all'amministrazione il 18 marzo 2024.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, rilevando che l'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente tale giudizio per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Marsala e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, nonché degli ulteriori adempimenti processuali. Nel merito, ha accertato l'inadempimento del Ministero e ha ordinato all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il riconoscimento della Carta del Docente spettante alla ricorrente entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per l'esecuzione su istanza della parte interessata. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata
La disposizione fonda l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza promosso dalla ricorrente per ottenere l'attuazione del giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine dilatorio per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle amministrazioni deve essere rispettato prima della proposizione del giudizio di ottemperanza; nel caso concreto il termine risultava decorso.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La previsione, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001, è stata applicata analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un ulteriore compenso per il commissario ad acta in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione richiamata quale base normativa della Carta del Docente riconosciuta alla docente per gli anni di servizio a tempo determinato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Prima della proposizione del giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione della decisione all'amministrazione.
- Accertato l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna dell'amministrazione al pagamento di somme può svolgere l'incarico senza ulteriore compenso quando trovi applicazione analogica il principio dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale desunto dall'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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