Cassazione Penale, Sentenza n. 21003/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione e vizio di motivazione relativamente all'art. 497-bis c.p., deducendo che l'imputato avrebbe detenuto solo una copia fotostatica di una carta d'identità falsa e non il documento valido per l'espatrio, e che non vi sarebbe prova della sua consapevolezza o del possesso materiale del documento originale; 2) mancata riqualificazione del fatto sotto la fattispecie di uso di atto falso (art. 489 c.p.) anziché di possesso di documento falso (art. 497-bis), alla luce delle Sezioni Unite n. 35814/2019; 3) censura sulla responsabilità per concorso in truffa (art. 640 e art. 110 c.p., nonché artt. 61, comma 1, n.2), per presunta mancanza di prova di un contributo consapevole e causale; 4) contestazione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), anche per la sostanziale incensuratezza e la condotta processuale dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo in parte: ha ritenuto che dalla motivazione dei giudici di merito non emergesse con chiarezza se il Picciotto detenesse il documento valido per l'espatrio contraffatto o soltanto una copia fotostatica. Ha richiamato e precisato l'interpretazione della giurisprudenza (Sez. U, n. 35814/2019) secondo cui la mera copia non integra di per sé il reato di possesso di documento d'identità falso ai sensi dell'art. 497-bis, salvo che la copia assuma l'apparenza di un originale o sia idonea a documentare nei terzi l'esistenza di un originale. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato indicato nel capo 2) (art. 497-bis, comma 2), con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio conforme ai principi esposti. Il secondo e il quarto motivo sono stati assorbiti; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità.
Norme richiamate
art. 497-bis cod. pen.
La Corte precisa che l'art. 497-bis punisce il possesso o la fabbricazione di documenti d'identità falsi validi per l'espatrio; non si può ritenere sussumibile nel reato il mero possesso di una copia fotostatica esibita come tale, salvo che la copia abbia l'apparenza di un originale o sia idonea a documentare per i terzi l'esistenza dell'originale. Il bene tutelato è la pubblica fede personale/identificazione.
art. 489 cod. pen.
Richiamata nella prospettazione difensiva come possibile riqualificazione (uso di atto falso). La Corte distingue chiaramente la fattispecie dell'uso di atto falso (tutela della genuinità del documento e dell'effetto di attestazione) dalla fattispecie di possesso/fabbricazione di documenti d'identità falsi (tutela dell'identificazione personale).
art. 640 cod. pen.
Rilevante al capo 1) (truffa). La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo che impugnava la qualificazione del ruolo dell'imputato nel reato di truffa per carenza di specificità, osservando che i giudici di merito avevano attribuito al Picciotto un contributo causale concreto e non meramente di idoneità.
art. 61, comma 1, n. 2 cod. pen.
Richiamato rispetto alle circostanze aggravanti applicate in relazione al delitto di truffa; la censura difensiva sulle valutazioni aggravanti è stata ritenuta generica e il motivo inammissibile.
art. 62-bis cod. pen.
Invocato per ottenere le attenuanti generiche; la Corte ha assorbito il motivo rispetto all'annullamento limitato e, sul punto, non ha ritenuto sufficiente la motivazione difensiva per ribaltare la valutazione del merito.
artt. 477 e 482 cod. pen.
Richiamati come riferimento per la falsità materiale in certificato amministrativo quando una copia assume l'apparenza di un originale: in tali casi la falsità rileva ai sensi degli artt. 477/482 e non necessariamente ai sensi dell'art. 497-bis.
Sez. U, n. 35814/2019 (Marcis)
Principio giurisprudenziale centrale citato dalla Corte: la formazione o l'esibizione di una copia di un atto inesistente integra la falsità materiale solo se la copia "si presenti o venga esibita con caratteristiche tali da voler sembrare un originale" o sia idonea a documentare l'esistenza di un originale. La Corte di cassazione richiama e circoscrive l'applicabilità di detta pronuncia all'ipotesi di possesso di copia fotostatica.
Massime di principio
- Il mero possesso o esibizione di una copia fotostatica di una carta d'identità non integra automaticamente il reato di cui all'art. 497-bis c.p.; per configurare tale reato è necessario che la copia assuma l'apparenza di un originale o che sia dimostrabile, con argomentazione congrua, che la copia rappresenti e dimostri il possesso effettivo del documento contraffatto.
- Occorre distinguere tra reati contro la fede pubblica (falsità in atti: artt. 477, 482, art. 489 uso di atto falso) e reati contro la fede personale/identificazione (art. 497-bis): l'impostazione sistematica e il bene giuridico tutelato determinano la corretta qualificazione del fatto.
- In giudizio d'appello e in cassazione la motivazione deve chiarire compiutamente se l'oggetto materiale fosse l'originale contraffatto o una copia, e fornire elementi che colleghino la copia al possesso dell'originale quando si ritenga applicabile l'art. 497-bis.
- Nelle ipotesi di concorso in reato (art. 110 c.p.) per reati come la truffa è necessario provare il contributo concreto e consapevole del concorrente; l'affermazione di mera idoneità della condotta senza prova della consapevolezza e dell'incisività causale può essere censurata.
- Se la decisione di merito è ambigua su elementi essenziali del fatto (p.es. natura del documento posseduto), la Corte di cassazione può annullare limitatamente alla parte viziata e rinviare per nuovo giudizio secondo i principi esposti.
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