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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18796/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per plurimi episodi di indebita percezione/truffa ai danni di un ente erogatore e per un ulteriore reato di falsità in atto/documento. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 533 c.p.p., sostenendo che la condotta avrebbe potuto integrare, al più, l'indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-ter c.p. e non la truffa aggravata di cui all'art. 640-bis c.p., mancando l'elemento dell'induzione in errore. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e comunque manifestamente infondato, perché la motivazione della sentenza impugnata dava conto del fatto che l'imputato aveva posto in essere falsità documentali e dichiarative idonee a indurre in errore l'ente erogatore e strumentali all'ottenimento del contributo, così integrando la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Ha ritenuto anche il secondo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione non illogica e conforme al principio per cui il giudice può fondare il diniego sull'assenza di elementi positivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640-bis c.p.

    integra la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche quando le falsità documentali e dichiarative siano strumentali a indurre in errore l'ente erogatore

  • art. 316-ter c.p.

    figura distinta dalla truffa aggravata perché priva dell'elemento dell'induzione in errore; può ricorrere quando il falso documentale non presenti caratteristiche idonee a trarre in errore l'autorità

  • art. 533 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente a fondamento della censura sulla prova della responsabilità; il motivo è stato ritenuto generico e infondato

  • art. 81 cpv. c.p.

    richiamato per il vincolo della continuazione relativo al capo di imputazione documentale

  • art. 61 n. 2 c.p.

    circostanza aggravante contestata nel capo documentale

  • art. 482 c.p.

    richiamato per la falsità materiale commessa dal privato

  • art. 483 c.p.

    richiamato per la falsità ideologica commessa dal privato

Massime di principio

  • La distinzione tra truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni pubbliche ruota sull'elemento dell'induzione in errore dell'ente erogatore: se il falso documentale, per modalità e caratteristiche, è di per sé idoneo a ingannare l'autorità, può integrare la truffa aggravata.
  • La presenza di falsità nelle dichiarazioni e nei documenti allegati, quando sia strumentale all'ottenimento del contributo e idonea a trarre in errore il soggetto pubblico o erogatore, consente la sussunzione nella fattispecie di truffa aggravata ex art. 640-bis c.p.
  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura meramente astratta e generica che si limiti a richiamare la distinzione tra fattispecie incriminatrici senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è necessario esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
  • La mancanza di elementi positivi può, da sola, giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, purché la motivazione non presenti evidenti illogicità.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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