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Sentenza

Sentenza n. 107/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Castellabate (Sa) sull'istanza notificata dalla ricorrente in data 28.10.2024 con la quale si è intimato all'Ente locale di provvedere, nei termini di legge e tenuto conto di quanto statuito con la sentenza n. 168/2023 emessa dal Consiglio di Stato in s.g., ad esitare l'istanza per l'“Accertamento di conformità paesaggistica spostamento lido balneare” in località Arenile demaniale zona “Lago”, individuata catastalmente al foglio n. 10, particella n. 124, ex art. 167, comma 4, D. Lgs. n. 42/2004, acquisita al prot. n. 6139 del 17.03.2021; per l'effetto, ordinando al Comune di Castellabate (Sa) di concludere con un provvedimento espresso il procedimento attivato sulla predetta istanza per l’“Accertamento di conformità paesaggistica spostamento lido balneare” prevedendo, fin d'ora, la nomina di un Commissario ad acta nell'ipotesi in cui l'inerzia della P.A. sia ulteriormente protratta oltre il termine assegnato dal TAR adito, ponendo i conseguenti costi a suo carico;

Giustizia amministrativa202501762

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sulla richiesta di definizione del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica per lo spostamento di uno stabilimento balneare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima, aveva chiesto l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004, oltre al permesso di costruire in sanatoria, per regolarizzare lo spostamento dello stabilimento balneare rispetto al lotto originariamente assegnato. La Soprintendenza aveva espresso parere contrario e il Comune aveva negato la compatibilità paesaggistica. Tali atti erano stati annullati dal giudice amministrativo: il Consiglio di Stato, con sentenza n. 168/2023, aveva stabilito che il Comune dovesse pronunciarsi nuovamente e autonomamente sull’istanza, poiché il parere della Soprintendenza era tardivo e il diniego comunale era carente di motivazione. Successivamente il Comune aveva adottato un diniego di permesso di costruire in sanatoria, poi annullato dal TAR per omessa comunicazione dei motivi ostativi. Nonostante la sentenza del Consiglio di Stato, la successiva sentenza del TAR e l’istanza di sollecito notificata il 28 ottobre 2024, il Comune non aveva concluso il procedimento relativo all’accertamento di compatibilità paesaggistica. La ricorrente ha quindi dedotto l’illegittimità del silenzio-inadempimento e chiesto l’ordine di provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo persistente e illegittima l’inerzia comunale. La sentenza del Consiglio di Stato aveva imposto al Comune una nuova pronuncia sull’istanza di compatibilità paesaggistica; dagli atti risultava che tale procedimento fosse ancora in corso e non fosse stato definito da una valida determinazione conclusiva. Il successivo diniego di permesso di costruire in sanatoria, peraltro annullato dal TAR, non aveva esaurito l’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi autonomamente sull’accertamento di compatibilità paesaggistica. Il Comune è stato pertanto ordinato di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, la ricorrente potrà chiedere la nomina di un commissario ad acta con poteri sostitutivi, mediante istanza notificata alla controparte. Il Comune è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    La persistente inerzia dell’amministrazione rispetto all’obbligo di concludere il procedimento consente al giudice amministrativo di accertare l’illegittimità del silenzio e di ordinare l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine determinato.

  • art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004

    La disposizione disciplina l’accertamento di compatibilità paesaggistica richiesto per la regolarizzazione dell’intervento; nel caso concreto il diniego comunale è stato annullato e il Comune è stato ritenuto obbligato a pronunciarsi nuovamente sull’istanza.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La norma è richiamata quale base della richiesta di permesso di costruire in sanatoria connessa alla regolarizzazione urbanistica dello spostamento dello stabilimento balneare.

Massime di principio

  • Quando una pronuncia giurisdizionale annulla il diniego amministrativo e impone all’amministrazione una nuova valutazione, l’amministrazione conserva l’obbligo di concludere il procedimento con una valida determinazione espressa e non può considerare definita la pratica mediante atti diversi o già annullati.
  • Il silenzio dell’amministrazione è illegittimo quando, nonostante l’obbligo derivante dalla legge o da una precedente pronuncia giurisdizionale, il procedimento rimane privo di una determinazione conclusiva valida.
  • In presenza di un procedimento ancora pendente, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine specifico, senza sostituirsi alla stessa nell’esercizio del potere amministrativo.
  • L’ulteriore inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione della sentenza che ordina di provvedere può giustificare, su istanza della parte interessata, la nomina di un commissario ad acta con poteri sostitutivi.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàGiudizio di ottemperanza
RamiProcedimento amministrativoAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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