Ordinanza n. 172/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento prot. 31/07/2023.0410592.U mediante il quale il Comune di Milano, dopo aver preso atto della documentazione trasmessa dalla società Milan Home S.r.l. in merito alla quantificazione del contributo di costruzione relativo al permesso di costruire n. 71/2023 ha disposto la conclusione del procedimento e l'archiviazione dello stesso; del provvedimento prot. 0523527.U del 16 ottobre 2023; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché allo stato non conosciuto; per l'accertamento dell'esatta quantificazione del contributo commisurato al costo di costruzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti comunali di conclusione e archiviazione del procedimento relativo alla quantificazione del contributo di costruzione commisurato al costo di costruzione, con domanda di accertamento dell'esatta quantificazione
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Milano, preso atto della documentazione trasmessa in relazione alla quantificazione del contributo di costruzione riferito a un permesso di costruire, ha disposto la conclusione e l'archiviazione del procedimento, nonché un ulteriore provvedimento del 16 ottobre 2023 e gli atti connessi. È stata inoltre proposta domanda di accertamento dell'esatta quantificazione del contributo commisurato al costo di costruzione. Dall'ordinanza non risultano esposti in dettaglio gli specifici vizi di legittimità dedotti né le ragioni tecniche della contestazione della quantificazione.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto un'attività istruttoria chiedendo alla società ricorrente di precisare motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se permanga l'interesse alla decisione e, in caso positivo, di aggiornare la situazione della vicenda, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha ordinato al Comune di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Il giudice ha avvertito che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Nessuna decisione è stata assunta sulla legittimità degli atti impugnati, sulla quantificazione del contributo o sulle spese.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato in relazione alla possibilità di valutare il comportamento processuale delle parti ai fini della decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di trarre dalla mancata dichiarazione della permanenza dell'interesse elementi per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali fondanti l'attività istruttoria.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'ordinanza.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane ingiustificatamente inerte, tale comportamento può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse alla controversia e può condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di una controversia non ancora definibile, il giudice amministrativo può disporre istruttoria per acquisire dalla parte privata l'aggiornamento sulla permanenza dell'interesse, sui fatti e sugli atti sopravvenuti e sull'eventuale necessità di ulteriori incombenti, nonché ordinare all'amministrazione chiarimenti documentati e il deposito degli atti impugnati e dei relativi allegati.
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